Il diritto di usufrutto acquistato in regime di comunione legale di beni non si estingue alla morte del diretto avente causa, ma deve ritenersi che sussista l'accrescimento in favore del coniuge superstite, per cui il diritto reale si estinguerà, con il riconsolidamento in favore della nuda proprietà, solo con la morte di questi; non ostando a ciò ragioni afferenti la necessità di garantire la certezza del diritto e la sicurezza della circolazione dei beni.
Trib. Palermo, 10/10/2001
Quella non fa testo, io ho letto la sentenza con attenzione, esisteva una scrittura
privata che ha suffragato la tesi!