Quello sta al buon senso delle partiSi intendevo che un ritardo di breve durata può essere sopportato .. non vi sono riferimenti legislativi .. semmai umani!
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Quello sta al buon senso delle partiSi intendevo che un ritardo di breve durata può essere sopportato .. non vi sono riferimenti legislativi .. semmai umani!
Quello sta al buon senso delle parti
Se il termine e' legato alla clausola sospensiva sono d'accordo con te.credo che si stia confondendo il "termine essenziale"
con una clausola sospensiva
primo caso adempiere ad un obbligazione entro un termine ritenuto essenziale per la controparte (sempre con giusta motivazione dimostrabile) l'essenzialità del termine va motivata per ritenersi tale.
Quindi vincolo contrattuale già consolidato e adempimento successivo non verificatosi nei termini prestabiliti
nel caso in questione abbiamo subordinato il vincolo contrattuale al verificarsi di un evento futuro incerto.
quindi le eventuali somme trattenute nella proposta di locazione da parte del promittente locatore , al non verificarsi della condizione , devono essere restituite al promissario locatore, questo di conseguenza ,decorso il temine prestabilito, rende l'accordo inefficace e quindi il locatore libero di prendere altri impegni.
Se il termine e' legato alla clausola sospensiva sono d'accordo con te. Ma se il termine non fosse legato ma fosse solo un termine che potrebbe non essere essenziale allora ho qualche dubbio in merito.
le parti sottoscrivono un preliminare di locazione per un immobile commerciale,e che lo stesso ha come clausola sospensiva quella della erogazione di un finanziamento.
Ipotizziamo pure che le parti si accordano per sottoscrivere il contratto definitivo entro una data x,diciamo il 31 dicembre.
credo che lo avesse esposto chiaramente all'inizio
diciamo che come lo ha postato si presta a poche interpretazioni
c'è un contratto i cui effetti si consolideranno solo ed esclusivamente al verificarsi dell'ottenimento della condizione (finanziamento)
il termine mi sembra di aver letto indicato 31 dicembre
se le parti sottoscrivono un contratto preliminare sottoposto a clausola sospensiva è chiaro che gli effetti dello stesso si produrranno al verificarsi della condizione (evento)Poniamo che le parti sottoscrivono un preliminare di locazione per un immobile commerciale,e che lo stesso ha come clausola sospensiva quella della erogazione di un finanziamento."
Ipotizziamo pure che le parti si accordano per sottoscrivere il contratto definitivo entro una data x,diciamo il 31 dicembre." Questo l'ho interpretato come termine per il rogito e non come condizione per ottenere il finanziamento.
Invece secondo me si puo' prestare ad interpretazioni
perche' nella prima parte c'e' scritto
"Poniamo che le parti sottoscrivono un preliminare di locazione per un immobile commerciale,e che lo stesso ha come clausola sospensiva quella della erogazione di un finanziamento." ma non parla di date.
"Ipotizziamo pure che le parti si accordano per sottoscrivere il contratto definitivo entro una data x,diciamo il 31 dicembre."
Questo l'ho interpretato come termine per il rogito e non come condizione per ottenere il finanziamento.
Comunque a parte la chiava interpretativa sulla quale possiamo divergere nel secondo caso che ti ho illustrato cosa succederebbe secondo la tua opinione?
.. esatto, a livello di contenzioso, non si hanno sicurezze, ma è probabile che accada quanto da te postato sopra.insomma per farla breve,voi dite: "si,il termine entro cui stipulare è importante,MA se vanno in contenzioso un giudice potrebbe prendere per buona l'idea che tale data vada ulteriormente prorogata di un lasso di tempo ragionevole...."
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