Nel caso in esame, ad avviso di chi scrive, occorrerebbe preliminarmente verificare quale sia la reale volontà (comune) delle parti contraenti e se la nuova obbligazione sia incompatibile con la pregressa obbligazione originaria. Il mutamento dell’oggetto del contratto integrerebbe una novazione. La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell’oggetto, ma, ai sensi dell’art. 1230 del cod. civ., per la novazione del contratto non basta mutare l’oggetto (o il titolo della prestazione), ma sono necessari l’animus e la causa novandi, consistenti rispettivamente nella manifestazione inequivoca dell’intento novativo (che, nel caso in esame, pare mancare da parte della parte locatrice: nulla sappiamo, invece, delle intenzioni della controparte) e nell’interesse comune delle parti all’effetto stesso.
Purtroppo le tesi giurisprudenziali mal si conciliano con le disposizioni fiscali. Gli atti integrativi o modificativi, nella forma della scrittura privata, postulano che le parti contraenti decidano di modificare o integrare alcuni elementi accessori di un contratto di locazione già stipulato e registrato: mantenendo in vita il contratto originario, è consentito, ad esempio, modificare alcuni elementi del regolamento negoziale, quali i soggetti giuridici o il termine di scadenza, perfino lo stesso canone di locazione, ma non può essere ricondotto un accordo che preveda la sostituzione dell’oggetto negoziale, che rimane, comunque, un elemento essenziale della convenzione locativa.
Appare problematico inquadrare la fattispecie in discorso nell’ambito del contratto modificativo: l’Amministrazione finanziaria richiede che, in tali circostanze, l’originario contratto venga risolto o fatto scadere per dare vita ad un nuovo rapporto. Tuttavia, a livello locale, gli uffici territoriali si rendono un po’ più autonomi su alcune decisioni. Pertanto, se l’ufficio del Registro a cui ti sei rivolta, per prassi interna, reputa praticabile mutare l’oggetto del negozio giuridico ed è in grado di gestire l’atto (la non corrispondenza del subalterno e della rendita catastale comporta lo scarto della richiesta della registrazione telematica della proroga in fase di accettazione), solo ed unicamente su assenso da parte dell’ufficio competente, ti puoi adeguare a quell'ufficio.
Purtroppo le tesi giurisprudenziali mal si conciliano con le disposizioni fiscali. Gli atti integrativi o modificativi, nella forma della scrittura privata, postulano che le parti contraenti decidano di modificare o integrare alcuni elementi accessori di un contratto di locazione già stipulato e registrato: mantenendo in vita il contratto originario, è consentito, ad esempio, modificare alcuni elementi del regolamento negoziale, quali i soggetti giuridici o il termine di scadenza, perfino lo stesso canone di locazione, ma non può essere ricondotto un accordo che preveda la sostituzione dell’oggetto negoziale, che rimane, comunque, un elemento essenziale della convenzione locativa.
Appare problematico inquadrare la fattispecie in discorso nell’ambito del contratto modificativo: l’Amministrazione finanziaria richiede che, in tali circostanze, l’originario contratto venga risolto o fatto scadere per dare vita ad un nuovo rapporto. Tuttavia, a livello locale, gli uffici territoriali si rendono un po’ più autonomi su alcune decisioni. Pertanto, se l’ufficio del Registro a cui ti sei rivolta, per prassi interna, reputa praticabile mutare l’oggetto del negozio giuridico ed è in grado di gestire l’atto (la non corrispondenza del subalterno e della rendita catastale comporta lo scarto della richiesta della registrazione telematica della proroga in fase di accettazione), solo ed unicamente su assenso da parte dell’ufficio competente, ti puoi adeguare a quell'ufficio.
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