La legge in realtà prevede che nessuno possa essere costretto contro la sua volontà a restare in stato di condivisione di un bene con altra persona.
Lo scoglimento dello stato di comunione deve per sua natura essere composto da due fasi distinte ma si prevede che prima di attuare la vendita mediante queste fasi che portano inevitabilmente ad un giudizio a carico dell'autorità giudiziaria e quindi ad un vero e proprio procedimento giudiziario, debba essere posto in atto un tentativo di mediazione da affettuarsi tramite la figura del mediatore civile.
Tale tentativo di mediazione ha una durata che non può eccedere i tre mesi.
Trascorso il periodo si procede o alla vendita regolata dall'art 788 del codice di procedura civile o alla vera e propria divisione giudiziale con conseguente scioglimento della comunione.
Si precisa che al procedimento giudiziario di divisione possono accedere entrambi i condividenti anche senza il consenso, elemento necessario invecei per giungere alla vendita, art111 c.c.
Le fasi di tale procedimento sono poste sotto il controllo del giudice che, accertata l'assenza di accordo, procede a nominare un perito la cui funzione sarà quella di stabilire il reale valore del bene, la controparte può nominare un suo perito.
Esaminate le perizie il giudice determina il valore allo stato attuale del bene da porre in vendita e procede alla nomina di un notaio che sarà incaricato di svolgere tutte le operazioni necessarie volte ad addivenire al corretto svolgimento degli esperimenti.
Qualora sussistano i requisiti e cioè che la controparte dimostri e quindi si accerti che la vendita arrechi un danno al patrimonio in questa fase ancora comune, il giudice può decidere per la sospensione.
Tale sospensione non può avere durata eccedente rispetto ai 5 anni.
Personalmente non ho mai visto procedimenti giungere sino alla fase della vendita tramite notaio delegato se non in quei casi in cui non vi era o l'interesse o la materiale possibilità di giungere ad un accordo, accordo che visto l'esiguità della tua richiesta economica in relazione al controvalore potrebbe essere raggiunta anche in fase di mediazione e nonappena il tuo ex compagno si renda conto che stai facendo sul serio.
Ad una tua richiesta in questo senso dovrà seguire da parte sua la nomina di un suo avvocato che lo renderà immediatamente edotto dei costi da sostenere e delle conseguenze materiali della tua richiesta.
E' vero che come dicono i colleghi il principale scopo genitoriale dovrebbe essere la tutela dei figli ma anche il mantenimento dello stato di salute dovrebbe trovare eccezioni equivalenti ma questo è solo un mio personale parere.
Il consiglio è quello di rivolgersi ad un esperto legale scelto con criterio (che quindi non sia un mercenario desideroso solo di trascinarti in una causa lunga e costosa) e di farti spiegare bene tempi e possibilità di vedere accolte le tue richieste.
Prima di buttarti lancia in resta contro il tuo mulino a vento ti do però un consiglio personale.
Fai magari presente al tuo ex compagno che potresti aver trovato una persona desiderosa di acquistare il tuo 80% e che in questo caso, essendo il soggetto solo un investitore e non un membro della famiglia, dovrebbe pagare a lui la spettante quota di tua proprietà in termini di affitto.