Intanto ripeto che non è un debito della prima vendita.
E poi il fatto che l’Ade posso rivalersi sull’immobile non esclude che l’acquirente possa poi rivalersi sul venditore , se capiente.
Cioè , il debito è del venditore, sorto con la vendita, ma è garantito da privilegio sull’immobile.
Quindi l’acquirente rischia, soprattutto se il venditore non ha più nulla in tasca ( e nemmeno l’immobile).
Mi pare di capire, comunque, che il Notariato ha proposto una soluzione a favore dell'acquirente, partendo da un semplicissimo ragionamento.
Nel caso in cui il fruitore dei vantaggi prima casa venda prima che siano passati 5 anni dal suo acquisto, avrebbe sempre tempo 1 anno per ricomprare casa. Quindi, in tal caso il Notariato ritiene che non abbia senso far decorrere il privilegio sull'immobile a favore dell'Amministrazione Finanziaria a partire dal trasferimento, ma lo fa decorrere dalla scadenza di questo anno utile per ricomprare casa. In quel momento, quando scade questo termine, l'acquirente avrebbe già comprato la casa in questione e quindi nei suoi confronti il privilegio non avrebbe effetto, per il disposto dell'art. 2772 c.c. quarto comma, secondo cui il privilegio non ha effetto verso i diritti acquisiti dai terzi prima del sorgere del privilegio.
Questa teoria mi sembra la più sensata, in tal caso solo il venditore risponderebbe con i suoi beni dei suoi debiti di imposta complementare. Nel codice del 1865 infatti era così.
In questo senso lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato - Commissione Studi Tributari del 14 gennaio 2000 n. 75/99/T, dal titolo «Considerazioni critiche sul privilegio speciale immobiliare per i tributi indiretti», secondo il quale «
è fortemente dubbia l'applicabilità del privilegio all'ipotesi in cui la decadenza dell'agevolazione segua al mancato reinvestimento della somma ricavata dalla vendita dell'immobile prima dello spirare del quinquennio. In questo caso, infatti, il terzo acquirente dell'immobile vanterà un diritto anteriore alla nascita del privilegio poiché quest'ultimo è necessariamente ricollegato allo scadere del termine per il riacquisto» in Studi C.N.N., Roma.