Meno male che vi siete chiariti alla fine sulla differenza tra risoluzione e revoca della donazione... la revoca non è un istituto utilizzabile a piacimento, ma è prevista solo nei casi tassativamente indicati dalla legge (ingratitudine e sopravvenienza di figli), e la revoca per ingratitudine si ottiene con sentenza a fronte di azione legale
In ogni caso, la stessa risoluzione è ritenuta dai più come una sorta di "retrodonazione" e quindi non risolve (semmai, in linea teorica raddoppia) il problema della possibile azione di riduzione da parte di potenziali legittimari.
Più fattibile, se la banca accetta, è farsi rilasciare una fidejussione sulla vendita immobiliare da parte dei donanti (i genitori), in modo da tutelare l'acquirente contro possibili azioni legali degli eventuali altri eredi legittimi che in caso di successo, in virtù della fidejussione prestata, genererebbero effetti compensati (da un lato il diritto a ricevere il valore del bene, dall'altro l'obbligo a risarcire l'acquirente che chiederebbe l'escussione della garanzia agli stessi eredi dei donanti).