Sono d'accordo circa la necessità di conformità catastale. Per quanto riguarda la necessità di conformità urbanistica, ok nel senso che la costruzione dell'immobile deve essere stata debitamente autorizzata, ma l'argomento in questione è un pò diverso: un ripostiglio ricavato sopra o sotto una scala debitamente autorizzata non costituisce difformità urbanistica, semmai difformità edilizia.Non è possibile stipulare in mancanza di conformità catastale e urbanistica. È una norma imperativo e non sono ammessi accordi tra le parti in deroga a tale norma.
Non è detto che il ripostiglio debba essere perforza demolito ai fini della commerciabilità.Il ripostiglio va demolito se non sanabile e in tal caso gli acquirenti hanno facoltà di chiederti il doppio della caparra o i danni, se non vogliono rinunciare al ripostiglio
A questo proposito invito a leggere lo Studio Notariato n. 5389/c, pag. 11 e 12, che si trova facilmente in rete.
In questo caso il perito della banca chiede la conformità catastale e per questo potrebbe essere sufficiente la variazione catastale.
Poi c'è il problema della regolarità edilizia, che nel compromesso, avrebbe potuto benissimo dichiarare la reale situazione, così come nel rogito oppure al momento del rogito fare una scrittura privata di liberatoria ( nell'atto di vendita è sufficiente che che compaiano gli estremi dell'originaria concessione edilizia, ogni eventuale abuso è da considerarsi singolarmente)
Se Manuela 78 nel compromesso ha dichiarato che l'immobile è in regola con la normativa edilizia, è cmq in errore. Ha due opzioni da valutare:
- se in compromesso non si fa menzione del ripostiglio .. potrebbe demolirlo perchè sulla carta non glielo ha mai proposto.
- se in compromesso fa' menzione del ripostiglio valutare la possibilità di sanatoria sia catastale che edilizia (non è detto la motivazione per cui non sarebbe sanabile) o accordarsi con cliente per es. su sanatoria catastale e sconto in cambio di liberatoria....