Pertanto se vuole vendere ad un certo importo e non come rudere,
Sinceramente non si comprende quale sia il problema.
Considerato che le parti stanno ancora nelle fasi preliminari della compravendita.
In questo contesto, non si comprende come e perché invocare una nullità dell'atto, per mancanza dell'accatastamento, citando perfino norme e legiferazioni, quando l'atto definitivo, non è neppure lontanamente previsto.
Nelle nuove costruzioni, allacci e accatastamenti, avvengono alla conclusione dei lavori.
Non per questo, per stipulare un preliminare di compravendita, occorre attendere l'accatastamento e ne tantomeno, per quest'effetto, il proponente va comperarando a rustico, piuttosto che un oggetto nuovo certificato in classe A.
La butto li .......è probabile che il proprietario al momento non abbia la liquidità necessaria per fare l'accatastamento,
..consueta anche la circostanza, che la casetta di nonna Mafalda, che si era costruita in forza di regolare concessione edilizia, su quel terreno lasciatole dal babbo, oppure che si era comperato sessant'anni fa', non sia mai poi stata accatastata.
Legittima la linea del venditore, di non voler toccare nulla, lasciando le questioni così come versano da decenni, senza prima aver la certezza di vendere e, soprattutto, senza prima aver esaminato la consistenza dell'offerta/promessa di acquisto.
@Architetto ,
Posto che per effetto della libera negoziazione tra le persone, chiunque può promettere di vendere (o comperarsi) qualsiasi oggetto, purché legale, pure se questo, non sia manco suo.
Se tali argomenti, dello stesso genere che hai sin qui sostenuto, possono essere sopportabili esposti da un profano, non sono tollerabili, quando ad esibirli è un tecnico "addetto ai lavori".
Un fabbricato collabente, per essere definito come tale, ha perso ogni capacità di reddito.
Per questo effetto il fabbricato è esente dal pagamento di tasse e imposte e, per poter essere trasferito, dovrà -futuro semplice- essere accatastato.
F2 come già detto da tanti.
L'identificazione, determina una base imponibile, espressa dall'area edificata nel fondo.
In alcuni comuni senza tener conto di altri valori.
Mentre in altri comuni ancora, oltre all'area edificabile, si tiene conto anche della potenzialità di recupero del preesistente, dettato dallo strumento urbanistico locale.
Che dovrebbe fare il venditore..?
Andare avviando tutti i procedimenti amministrativi del caso, perché il tecnico di parte acquirente, non capisce la differenza tra un atto definitivo e una promessa di acquisto..?