moran

Nuovo Iscritto
:shock::triste:nel ringraziare fin d'ora per le eventuali risposte alla mia richiesta precedente, vorrei tentare di esporre in maniera un pò più chiara il mio problema non essendo del settore.
La cooperativa di cui ero socio ha acquistato nel 94 un suolo a mezzo di cessione bonaria venendo meno sia la procedura di occupazione d'urgenza che di esproprio definitivo (L.665/71) tutto in esecuzione di una convenzione stipulata col Comune di Avellino. La proprietà e il possesso dello stesso terreno passava al Comune mentre il godimento per la durata di 99 anni rimaneva alla Cooperativa. In virtu di ciò sono stati realizzati dalla stessa cooperativa nel 1995 n. 12 appartamenti, box e locali al piano terra a spese dei soci. Adesso, dopo 15 anni, volendo vendere il mio appartamento un tecnico comunale, a domanda della parte acquirente ha dichiarato che un eventuale atto di vendita dell'appartamento risulterebbe nullo in quanto lo stesso Comune ha diritto di prelazione sullo stesso. Ciò ha indotto la parte acquirente a chiedere il recesso dall'acquisto.
La mia domanda è questa: può il Comune, nel mio caso in presenza costruzione effettuata da privati e non pubblica amministrazione (vedi IACP) su un terreno di cui è stato acquistato il diritto di superficie pregiudicare la mia vendita? spero di essere stato un tantino più chiaro. Grazie Antonio
 

fp61

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Devi leggere bene il tuo contratto d'acquisto dove dovrebbe esserci scritti tutti i vincoli e le eventuali prelazioni da parte del Comune. In caso non sia scritto nulla, devi chiedere al Comune copia dell'atto con cui viene concesso il diritto di superficie di quel terreno per la costruzione, vincoli ecc. ecc.
ciao
fp61
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ti avevo già risposto in merito ieri, nel quesito precedente.

Il Comune ha il diritto di esercitare il diritto di prelazione, per cui bisogna fare una lettera di richiesta in questo senso al Comune stesso. Il Comune non lo esrecita: in genere ha 30 giorni di tempo per rispondere, se non rispone vale il silenzio-assenso, per cui dopo tu puoi vendere rispettando i vincoli della convenzione.

Silvana
 

moran

Nuovo Iscritto
grazie per le risposte, comunque per confordermi ancor più le idee, ho letto che la legge 17 febbraio 1992 n. 179 all'art. 23 ha abrogato i commi 15, 16, 17, 18 e19 dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971n. 865 che dettavano restrizioni alla vendita di un immobile costruito su un terreno concesso dal comuni in diritto di superficie.
ho tra l'altro trovata la sentenza della corte di cassazione n 13006 del 2/10/2000 di cui riporto parte delle motivazioni: i vincoli posti alla determinazione del prezzo di vendita è soltanto nei confronti del concessionario o di chi a questi subentri nella concessione edilizia e non anche con riguardo agli acquirenti delle singole unità immobiliari edificate e vendute dal concessionario per le successive vendite che costoro abbiano a realizzare.
Siccome io ho acquistato dalla cooperativa edilizia l'alloggio rientro in questa fatispecie per cui non sono obbligato a chiedere al Comune il prezzo di vendita? penso di si. anche perchè era tenuta solo la cooperativa a vendere ai prezzi imposti per la edilizia agevolata. a rigrazie e scusate se posso sembrare poco chiaro. antonio
 

fpsoft

Membro Attivo
Privato Cittadino
ho letto che la legge 17 febbraio 1992 n. 179 all'art. 23 ha abrogato i commi 15, 16, 17, 18 e19 dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971n. 865 che dettavano restrizioni alla vendita di un immobile costruito su un terreno concesso dal comuni in diritto di superficie.
Fai benissimo a documentarti. A quanto ne so io, i commi abrogati erano relativi agli immobili costruiti su terreno in proprietà, quindi quelle abrogazioni della 179/92 (Ferrarini-Botta) non si applicano ad immobili costruiti in diritto di superficie. Dovresti approfondire.

ho tra l'altro trovata la sentenza della corte di cassazione n 13006 del 2/10/2000
E' una sentenza, non una legge, quindi dipende dal giudice considerarla o meno. Se non ricordo male si riferisce comunque a convenzioni basate sulla legge Bucalossi (sto andando a memoria).
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ha ragione Fpsoft.

La legge Ferrarini - Botta del 1992 si riferisce ai diritti di proprietà e non al diritto di superficie.

La sentenza è per l'appunto una sentenza e basta, di cui i Comuni se ne fregano allegramente, continuando a stipulare convenzioni uguali a quelle che hanno sempre fatto.

Non c'è via d'uscita, se non quella indicata dalla Convenzione.

Silvana
 

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