Per la validità degli atti notarili aventi per oggetto beni o diritti immobiliari
debbono sussistere due requisiti, uno di carattere formale e l’altro di carattere so-
stanziale.
Requisito formale
Nell’atto notarile, a pena di nullità, debbono essere menzionati a seconda dell'epoca di costruzione gli estremi del titolo edilizio o, per gli interventi anteriori al 1 settembre 1967 è valido l'atto nel quale anziché gli estremi della licenza sia riportata o allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Requisito sostanziale
Affinché sia valido, l’atto notarile deve anche avere per oggetto edifici commerciabili ossia dotati dei requisiti minimi di regolarità urbanistica senza i quali gli
stessi debbono ritenersi “totalmente abusivi” e come tali in commerciabili.
La presenza di un abuso edilizio non determina di per se stessa l'incommerciabilità del bene; bisogna accertare di volta in volta il tipo e la gravità dell'abuso e solo in presenza di un abuso "maggiore" (assenza di titolo abilitativo edilizio o totale difformità) o in caso di eventuali interventi successivi, se qualificabili come ristrutturazione cd. “maggiore” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 comma primo lett. d) e 10 primo comma lett. c) del D.P.R. 380/2001 se eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità, gli stessi comporteranno l’incommerciabilità dell’edificio.
Se si vuole trasferire il bene senza provvedere alla sanatoria, nei casi di abusi cosidetti minori, dovranno pertanto essere oggetto di un'apposta regolamentazione tra le parti, al fine di prevenire possibili future contestazioni e l'insorgere di contenziosi.