martina81

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salve.
Nel 2004 abbiamo acquistato un immobile del Ministero dei beni culturali.
Naturalmente, come da legge, sono stati fatti due atti.
Il primo per la compravendita ed il secondo (dopo due mesi) per l'avverata condizione.
Nel 2006 abbiamo stipulato un compromesso con agenzia per vendere l'immobile.Abbiamo ricevuto una caparra.
Purtroppo, il compromesso firmato non menzionava i due atti , ma solo uno in maniera confusionale. Non esperti in materia , non siamo riusciti a risolvere con la controparte e si è creato un contenzioso con una causa ancora in corso.
La parte acquirente dice che vuole le chiavi di casa al primo atto ed il pagamento al secondo atto.
Come funziona? Potete aiutarmi?
 
Se si tratta di un palazzo storico lo stato ha diritto di prelazione e ha 60 gg di tempo per esercitarlo. Secondo me agli acquirenti conviene lasciare gli assegni in deposito dal loro notaio e aspettare l'atto finale. Sono più tutelati nel caso lo stato volesse acquistare il bene. Non capisco però perchè siete in causa? Da quel che leggo dalla firma del compromesso sono passati 4 anni ...
 
Buongiorno, da quello che mi ha detto il Notaio occorrono due atti anche per la vendita. Purtroppo l'abbiamo saputo solo dopo. Anche il questo caso c'è il diritto di prelazione per 60 gg. Sono trascorsi 4 anni e la parte venditrice vorrebbe subito le chiavi di casa ( 1 atto e diventare proprietaria) mentre al secondo (dare il saldo che nel frattempo ha lasciato dal notaio). E' giusto secondo voi??Grazie mille
 
Dal momento che consegnate le chiavi alla parte acquirente entrano in possesso dell'immobile. E' un atto di fiducia verso gli acquirenti ma con una caparra consistente si può fare! Proprietari lo diventeranno solo alla firma dell'atto finale. Se gli assegni per il saldo sono in deposito dal notaio il rischio è calcolato. Semmai è la parte acquirente a correre il rischio di perdere l'immobile e caparra se lo stato dovesse esercitare il diritto di prelazione e comprare lei l'immobile (cosa assai improbabile con i tempi finanziari che corrono per non parlare dell'inchiesta di Perugia...)
 
Da quello che scrivi avete acquistato un immobile non dal ministero dei beni culturali ma con vincolo del codice dei beni culturali e del paesaggio.in effetti è un contratto condizionato sospensivamente probabilmente ai sensi dellart. 61 d.l.22gen2004 n.42.quindi lo stato ha sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione,scaduto tale termine solitamente si fa un atto di avveramento che non è un nuovo contratto ,ma una conferma del primo. in effetti la consegna delle chiavi e la immissione in possesso dell'immobile deve avvenire dopo i sessanta giorni,mentre i diritti e gli oneri si consolidano dalla data del primo atto.spero di essermi spiegato in maniera chiara
 
Da quello che scrivi avete acquistato un immobile non dal ministero dei beni culturali ma con vincolo del codice dei beni culturali e del paesaggio.in effetti è un contratto condizionato sospensivamente probabilmente ai sensi dellart. 61 d.l.22gen2004 n.42.quindi lo stato ha sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione,scaduto tale termine solitamente si fa un atto di avveramento che non è un nuovo contratto ,ma una conferma del primo.

Rava..... visto che conosci bene tali meccanismi.......cosa succede se il secondo atto di avveramento, non viene fatto??....è vero che la condizione di avveramento si consolida comunque passati un certo numero di anni??
 
E' possibile anche baipassare l'atto di avveramento,ma ciò deve essere evidenziato nell'atto di compravendita davanti al notaio,comunque bisogna attendere la scadenza dei sessanta giorni di prelazione,indipendentemente da ciò la soprintendenza emette una dichiarazione scritta di non esercizio della prel. che indirizza al notaio rogante. Il famoso atto di avveramento di solito viene sottoscritto poichè non tutte le banche sono disponibili ad erogare il dovuto in assenza dello stesso.
 

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