ghiga64

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ho concluso una trattativa: appartamento in vendita donato dal padre (anziano ed oggi in casa di cura), al figlio. La donazione è stata fatta nel gennaio del 1990, quindi 24 anni fa. Io prendo informazioni presso lo studio notarile che ci segue riguardo la donazione e il notaio mi conferma che dopo 20 l'immobile può essere venduto senza problemi, la donazione non è opponibile (D.L. 35/2005, convertito in legge 80/2005). L'acquirente ha voluto fare un compromesso notarile ed il giorno dell'atto (nonostante io avessi passato tutti i documenti dell'immobile da giorni), il notaio esordisce dicendo che lui l'atto non lo vuol concludere perchè l'immobile è donato e che questa legge del 2005 non è chiara... secondo la sua opinione l'immobile è sempre opponibile. Tralascio il caos che ne è derivato.... Cosa sapete dirmi riguardo questa legge, la donazione ecc????
 

ghiga64

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Agente Immobiliare
il problema è che il notaio in questione è il notaio di fiducia dell'acquirente....lo stesso ha consigliato al venditore di fare un atto pre passare da una donazione ad una compravendita... ma dico ioo, se c'è una legge (come ho scritto prima), come faccio? Parlo con altri notai? qualcuno di voi ha una risposta "legale", qualcuno ha delle esperienze simili???? Chi cocnosce bene questa legge? e' vero che la donazione èsempre opponibile????
 

Rosa1968

Membro Storico
quello che ti ha detto il tuo notaio da una parte é corretto. la legge del 2005 ha introdotto i 20 anni come limite trascorso il quale sono definitivamente fatti salvi i diritti dei terzi acquirenti. in definitiva rimane la possibilità di impugnare la donazione ma gli eredi legittimi possono solo rivolgersi a chi aveva ricevuto la donazione che li deve risarcire in denaro. l'altro notaio invece si appella alla proroga dei 20 anni ovvero il coniuge o i parenti in linea retta del donante possono fare atto di opposizione e solo in questo caso possono agire sugli acquirenti.
bisogna capire bene la situazione e valutare ogni aspetto.
 

Maria Palestini

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
buona sera , ho un caso analogo di una donazione in denaro fatta da mio zio , ora deceduto senza figli . Unici eredi la moglie ,mio fratello e io , ora la moglie richiede la sua quota 2/3 della donazione fatta da mio zio a mio fratello. Puo' rifiutarsi di firmare liberatoria per svincolare la mia quota di contanti da suddividere , se mio fratello non le restituisce la parte di donazione ?
Cosa posso fare io per ritirare la mia quota in banca se la banca vuole una liberatoria da tutti e tre, di nulla a pretendere , e mia zia non firma ? Dopo 20 anni decadono le donazioni in denaro ?
 
Ultima modifica di un moderatore:

ghiga64

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao Rosa1968, in questi casi che fare? Il venditore ha due fratelli e una moglie. Se ho compreso bene, i fratelli un giorno potrebbero chiedergli del denaro, ma l'acquirente sarebbe salvo, ma anche la moglie potrebbe opporsi e a quel punto l'acquirente potrebbe trovarsi nei pasticci? Non c'é modo di risolvere oggi, dato che siamo al compromesso, con un atto, uno scritto ecc... In modo che l'acquirente sia definitivamente tranquillo?
 

Rosa1968

Membro Storico
Non c'é modo di risolvere oggi, dato che siamo al compromesso, con un atto, uno scritto ecc... In modo che l'acquirente sia definitivamente tranquillo?
no, non ci sono scappatoie, anche la strada della fidejussione lascia presagire la rinuncia preventiva dei legittimari dell'azione di riduzione, diritto che di fatto hanno dall'apertura della successione, quindi dalla morte per 10 anni. L'unico modo per fare un acquisto sicuro è la verifica che al momento dell'acquisto siano passati 20 anni dalla trascrizione della donazione (sembrerebbe il tuo caso, ma non è così, c'è un seguito) senza opposizione degli aventi causa ovvero, 10 anni dall'apertura della successione. Ho avuto un caso simile per un'area edificabile, purtroppo non abbiamo trovato soluzione.
 

ghiga64

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La donazione é stata fatta nel gennaio del 1990 quindi i 20 anni sono decisamente passati. La vera questione é: il notaio dell'acquirente ha esplicitamente detto che lui non vuole prendersi la responsabilità di quest'atto perché secondo lui, dato che siamo in Italia, le pieghe della legge sono tante.... Ma sinceramente a me interessa poco che lui voglia o non voglia prendersi la responsabilità, io voglio trovare qualcosa di legale e scritto che mi permetta di procedere. Le provvigioni all'agenzia sono state riconosciute, quindi siamo al compromesso! C'è qualche associazione notarile, avvocati ecc a cui chiedere?
 

Silano

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il cons
La donazione é stata fatta nel gennaio del 1990 quindi i 20 anni sono decisamente passati. La vera questione é: il notaio dell'acquirente ha esplicitamente detto che lui non vuole prendersi la responsabilità di quest'atto perché secondo lui, dato che siamo in Italia, le pieghe della legge sono tante.... Ma sinceramente a me interessa poco che lui voglia o non voglia prendersi la responsabilità, io voglio trovare qualcosa di legale e scritto che mi permetta di procedere. Le provvigioni all'agenzia sono state riconosciute, quindi siamo al compromesso! C'è qualche associazione notarile, avvocati ecc a cui chiedere?
il consiglio nazionale dei notai gia' nel 2005 ha detto che i 20 anni valevano x tutte le donazioni ..puoi cercare su internet[DOUBLEPOST=1398423045,1398422808][/DOUBLEPOST]
quello che ti ha detto il tuo notaio da una parte é corretto. la legge del 2005 ha introdotto i 20 anni come limite trascorso il quale sono definitivamente fatti salvi i diritti dei terzi acquirenti. in definitiva rimane la possibilità di impugnare la donazione ma gli eredi legittimi possono solo rivolgersi a chi aveva ricevuto la donazione che li deve risarcire in denaro. l'altro notaio invece si appella alla proroga dei 20 anni ovvero il coniuge o i parenti in linea retta del donante possono fare atto di opposizione e solo in questo caso possono agire sugli acquirenti.
bisogna capire bene la situazione e valutare ogni aspetto.
Dopo 24 anni sono scaduti i termini x l'opposizione
 

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