Io ho rogitato in queste condizioni. e anche quello prima di me.
due atti con la disposizione diversa dalla piantina...
non fatico a crederci ma tutto e' cambiato dal 2010.
leggi:
PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14)
A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:
a) l'identificazione catastale;
b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Inoltre, è prescritto che, prima della stipula, il notaio debba individuare gli intestatari catastali e debba verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Si tratta di requisiti prescritti a pena di nullità dell'atto, pertanto, qualora mancasse anche soltanto uno di essi, l'atto sarebbe incapace di produrre qualsivoglia effetto nell'ordinamento giuridico.