vabbe ho risolto senza l'aiuto di Silvana .....
la sentenza della cassazione riguarda le convenzioni "Bucalossi" ex art. 17 DPR 380 e non le PEEP.
Poi comunque ci ha pensato il Decreto Sviluppo con la nuova disposizione di legge, che contraddice e travolge la giurisprudenza di cui sopra che si era formata sul tema. Giurisprudenza che aveva circoscritto la nullità dei patti sui prezzi o canoni di locazione in eccedenza ai soli trasferimenti posti in essere dal costruttore, escludendo una sua estensione anche ai successivi suoi aventi causa, liberi, secondo il su richiamato indirizzo giurisprudenziale, a praticare prezzi di cessione e/o canoni di locazione “svincolati” dai parametri fissati nella convenzione stipulata dal costruttore (o nell’atto unilaterale d’obbligo).
Con la norma in oggetto, invece, si deve ritenere operante il subentro dei successivi
acquirenti nei vincoli sulla determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione discendenti dalla “convenzione Bucalossi” o dall’atto unilaterale d’obbligo stipulati dal costruttore e ciò di acquirente in acquirente per tutta la durata della convenzione medesima, durata che va da un minimo di venti ad un massimo di trenta anni). Tale subentro, infatti, costituisce il presupposto stesso, considerato da detta norma, affinché si possa procedere alla rimozione dei vincoli.( v. Notariato)
la sentenza della cassazione riguarda le convenzioni "Bucalossi" ex art. 17 DPR 380 e non le PEEP.
Poi comunque ci ha pensato il Decreto Sviluppo con la nuova disposizione di legge, che contraddice e travolge la giurisprudenza di cui sopra che si era formata sul tema. Giurisprudenza che aveva circoscritto la nullità dei patti sui prezzi o canoni di locazione in eccedenza ai soli trasferimenti posti in essere dal costruttore, escludendo una sua estensione anche ai successivi suoi aventi causa, liberi, secondo il su richiamato indirizzo giurisprudenziale, a praticare prezzi di cessione e/o canoni di locazione “svincolati” dai parametri fissati nella convenzione stipulata dal costruttore (o nell’atto unilaterale d’obbligo).
Con la norma in oggetto, invece, si deve ritenere operante il subentro dei successivi
acquirenti nei vincoli sulla determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione discendenti dalla “convenzione Bucalossi” o dall’atto unilaterale d’obbligo stipulati dal costruttore e ciò di acquirente in acquirente per tutta la durata della convenzione medesima, durata che va da un minimo di venti ad un massimo di trenta anni). Tale subentro, infatti, costituisce il presupposto stesso, considerato da detta norma, affinché si possa procedere alla rimozione dei vincoli.( v. Notariato)