marcanto

Membro Senior
Professionista
Considerato che in questi spazi bazzicano diversi tecnici dell’ambito edilizio (come chi scrive) vorrei avere un confronto di pareri, con voi, in merito all’argomento come da titolo.

Qualche tempo fa, non ricordo se qui oppure altrove, io ed un altro interlocutore discutevamo in merito a chi spetta la Verifica dell’idoneità Tecnico-Professionale.

Io sostenevo che tale verifica spetta, e ne è responsabile, il solo committente.
Mentre il mio interlocutore sosteneva che in assenza di Coordinatore alla sicurezza, delle verifica è responsabile oltre al Committente anche il Direttore dei Lavori.
Io rispondevo che il direttore dei lavori è estraneo a questi compiti che giacciano in capo al committente.

Qual è il vostro punto di vista in merito, in considerazione di norma e giurisprudenza ???
 

aLEcAS

Membro Attivo
Professionista
grazie @marcanto bella domanda, visto che io non mi occupo mai direttamente di sicurezza. Vorrei sapere cosa rischia il dl, sopratutto quando il cliente di coordinatore sicurezza e relativi giustissimi compensi non ne vuole sapere.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Aspetta .....ho precisato "in assenza di Coordinatore alla sicurezza"
quindi siamo in una ipotesi in cui non vi sia la necessità dei Coordinatori, quindi impresa unica.
(Poi successivamente possiamo fare anche ipotesi di presenza dei Coordinatori, ma poi)

Ancora, per essere più chiaro nel dialogo con il mio interlocutore (anche egli tecnico) si era presentato il caso seguente, se ricordo bene:
> i lavori sono affidati ad una impresa
> tale prima impresa affidataria sub-appalta ad altra impresa che poi effettivamente realizza

Quindi in cantiere vi è sempre 1 sola impresa.
Ecco perchè viene tirato in ballo il DL ........
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
@cafelab ha già risposto ieri a questo mi pare:
Tu come committente, prima di fare entrare qualcuno in cantiere sei obbligato a verificare chi è, se ha i documenti in regola, se è in grado di fare il lavoro
(si chiama verifica dell'idoneità tecnico-professionale) come dovresti essere capace di farlo andrebbe chiesto al legislatore...

E in effetti è un grosso problema, che torna immancabilmente ogni qualvolta non sia obbligatorio per legge il coordinatore della sicurezza. Io personalmente, dopo aver tentato di convincere il cliente a incaricare comunque una figura professionale abilitata in quel particolare settore anche solo per ricoprire l'incarico di responsabile dei lavori, gli faccio firmare una presa di conoscenza che tale responsabilità resterà in capo a lui come tutti gli oneri penali, legati al controllo della professionalità delle imprese. Non ha mai sortito l'effetto di un ripensamento ahimé, ma perlomeno non potrà dire di non esserne stato a conoscenza.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
> i lavori sono affidati ad una impresa
> tale prima impresa affidataria sub-appalta ad altra impresa che poi effettivamente realizza

Quindi in cantiere vi è sempre 1 sola impresa.
In cantiere opera ed è presente la sola seconda in sub appalto, quindi in cantiere 1 sola impresa.
comunque come indicavo all'inizio ipotizziamo > non materia della sicurezza

Per quanto riguarda le Verifica dell’idoneità Tecnico-Professionale sappiamo benissimo che la norma le pone in capo al committente........ma sappiamo anche che lo stesso può o potrebbe non essere edotto su tali suoi obblighi, ne avere competenza per espletarli, e quindi il DL potrebbe ritrovarsi una ditta non perfettamente idonea.
quindi la norma non pone in capo al DL le dette verifiche .......ma qualora si presenta l'eventualità di irregolarità, cosa fa ......è responsabile ????
il punto è questo.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
In linea di principio la penso anche io cosi.
Ma se riflettiamo in termini più distaccati (non da parte interessata) il DL è un tecnico edotto delle norme, non gli si può imputare di non conoscerle al pari del committente, ed in quanto edotto non dovrebbe accettare in cantiere una ditta <ma anche un lavoratore autonomo> qualora non fosse in regola.

è una contraddizione lo so !!!
da tecnici se poi passiamo ad un analisi della norma, la stessa impone che per determinati titoli abilitativi (quasi tutti) la ditta esecutrice deve presentare il DURC, che il committente trasmette agli uffici comunali, poi lo stessi DURC deve essere eventualmente presentato prima del saldo.

Come può il DL anche in lavori privati eludere tali aspetti non secondari.
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Ma il problema non si pone perchè il DL non può ne decidere chi entra in cantiere, ne allontanare una ditta.

Se il committente non conosce le leggi è un suo problema, ignorantia legit non excusat, ha tutti i mezzi per informarsi, può navigare su internet, può consultare un tecnico o anche incaricarlo di fare da RL **con il potere di scegliere la ditta da assumere**

L'idoneità tecnico-professionale, poi, consiste nella verifica del possesso di capacità organizzative, della disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
La stessa verifica di idoneità il committente la deve fare anche prima di assumere Progettista, DL e CSE.
ed è anche obbligato di controllare che effettivamente facciano il lavoro per cui sono stati assunti.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Quello che dici è ineccepibile. Come darti torto.

Per quanto concerne questo
il DL non può ne decidere chi entra in cantiere, ne allontanare una ditta.
ma se il DL si rende conto che gli operatori / esecutori dei lavori non sono soggetti idonei cosa dovrebbe fare ......far finta di nulla ?
In questi termini con norma alla mano ......lui non avrebbe poteri.
La questione è se è comunque investito di una ""responsabilità"" .........
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto