In questo caso, la legge 513/77 parla esplicitamente dell'obbligo da parte di chi rivende
1) di chiedere all'ente di esercitare o meno il diritto di prelazione, la cui mancata risposta oltre i 60 giorni corrisponde ad un diniego
oppure
2) L’art. 1, comma 25 della L. 560/1993 ha introdotto per l’assegnatario, in alternativa alla procedura ordinaria della comunicazione dell’intenzione di vendere così come prevista dal citato art. 28, comma 9 della L. 513/1977, tutt’ora vigente e mai oggetto di censure di incostituzionalità, la possibilità di estinguere la prelazione mediante il pagamento all’Ente cedente di un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
Quindi, potrebbe avere ragione l'avvocato della controparte.