Avevi scritto: .
"sono su un sito di agenti e difendete il vostro ruolo con le uniche poche argomentazioni che si trovano su qualunque forum di agente immobiliari, che poi in fondo si concretizzano nel "fate come volete ma tanto alla fine i giudici danno sempre ragione a noi"
La sentenza che hai postato è contro l'attore agente immobiliare e i giudici non gli hanno dato ragione per niente.
Controlla meglio.
Non capisco dove leggi offese o vedi atteggiamenti intimidatori.
Sei in casa di gente per bene.
Esattamente. La suprema corte ha dato torto al mediatore che aveva solo condotto in visita l'acquirente. La corte d'appello aveva deliberato giá contro l'agente immobiliare che voleva riconosciuta la provvigione solo per aver condotto in visita il futuro acquirente. L'agente ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione ed é stato ulteriormente rigettato.
Lei é una persona per bene. Probabilmente non ha letto i post precedenti perché effettivamente alle volte sono lunghi e noiosi, ma di offese gratuite ce ne sono a bizzeffe. Ma non importa... A me interessa fare e ricevere informazione.
Grazie
Saluti
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La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 4-6-2007, ha confermato la decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo necessario ai fini del diritto del mediatore al pagamento della provvigione che questi abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa e sino all'accordo definitivo, è tuttavia indispensabile che la messa in relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare. Ha ritenuto che nella fattispecie in esame la conclusione della vendita è stata indipendente dall'intervento della società P., la cui attività si è esclusivamente limitata a far visionare l'immobile, mentre alcuna relazione o messa in contatto tra le parti risulta essere stata favorita, nè alcuna trattativa avviata.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00,di cui Euro 200,00 per spese,in favore di S.L. e V. C. ed Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, n favore di F.M.M.M. e I.R., oltre per tutti accessori come per legge.
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