Fra72

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La casa è stata costrutita prima del 1967 dagli antenati di chi me l'ha venduta.
Onestamente ignoro che titolo edilizio avesse. A dirla tutta quando ho fatto il rogito mi sono stati consegnati la conformità catastale ed urbanistica, ma non l'abitabilità, che ho scoperto solamente dopo non esserci. Questo aspetto mi ha preoccupato, ma poi sia il geometra sia il notaio mi hanno detto che comunque, ristrutturando la casa (con SCIA) l'avrei persa e dovuto richiederne una nuova a fine lavori.
Mi sembra di capire dai vostri commenti che far ridurre il prezzo di acquisto, ottenendo quindi un risarcimento, sia impresa ardua e rischiosa.
 

Fra72

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E soprattutto inutile. Come fa comodo comprare a prezzo di saldo, così è del tutto velleitario invocare il pretesto dei vizi occulti per immobili vetusti e fatiscenti acquistati come "visti e piaciuti".
In realtà la questione dell'edificio vecchio (nel mio caso tutt'altro che fatiscente) e del "visto e piaciuto" non mi preoccupa. Quest'ultima è una clausola vessatoria, almeno in ambito immobiliare e un vizio occulto è tale perchè non può essere visto. La questione dirimente, per come vedo io la cosa, è sapere se un edificio privo di fondamenta (cosa che io non potevo sapere né controllare al momento dell'acquisto) può ricevere il certificato di agibilità. Se la risposta è si (ovviamente senza nascondere all'ing comunale la cosa), allora mi dovrò mettere l'animo in pace ;)
Se invece fosse "no, nel momento in cui scopri di non avere fondamenta sei obbligato a fare opere di sottofondazione per rendere il bene sicuro e agibile", allora credo possa esserci spazio per presentare istanza
 

francesca63

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un vizio occulto è tale perchè non può essere visto.
Certo, ma la mancanza di fondamenta non sarebbe un vizio occulto, ma eventualmente un difetto strutturale, un errore di costruzione.
Inoltre, il vizio occulto va denunciato entro 8 giorni dalla sua scoperta, ed entro un anno dalla consegna del bene. Direi che siamo fuori tempo massimo.
La questione dirimente, per come vedo io la cosa, è sapere se un edificio privo di fondamenta (cosa che io non potevo sapere né controllare al momento dell'acquisto) può ricevere il certificato di agibilità.
Il tuo tecnico cosa dice ?
 

Fra72

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Privato Cittadino
certo sarebbe un difetto strutturale. e sono qui perchè sono ancora in tempo massimo, Ho appena scoperto questa sgradevole situazione. Il mio tecnico per ora non è stato chiaro nel farmi capire come procedere. Ma come dicevo è una cosa che abbiamo scoperto ora e non abbiamo avuto di approfondire
 

francesca63

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Privato Cittadino
Per procedere legalmente, in ogni caso avresti bisogno di una perizia, e di una consulenza seria.
Se nemmeno il tuo tecnico , che conosce casa e documenti, è in grado di darti un parere chiaro e definitivo, la vedo dura.
Forse ti servirebbe un ingegnere strutturista ( ammesso che tu non lo abbia già), che abbia esperienza e conosca a menadito le normative.
 

brina82

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La questione dirimente, per come vedo io la cosa, è sapere se un edificio privo di fondamenta (cosa che io non potevo sapere né controllare al momento dell'acquisto) può ricevere il certificato di agibilità.
Si osserva quanto segue.

1) Intanto non hai indicato se l'edificio, al momento dell'acquisto, presentava fessure legate ad un cedimento fondale, e questo solo un Ing. strutturista te lo poteva/può dire; non menzioni questa cosa, per cui si presume che non ce ne fossero, nè dopo 20, nè dopo 50 anni dalla costruzione: è così?

2) Se l'edificio poteva essere costruito senza progetto strutturale (perchè ad esempio in muratura), qualora presentasse delle fessure legate a cedimenti fondali si potrebbe anche parlare di vizio occulto. Se non presentava fessure al momento dell'acquisto, il vizio occulto non esiste (a meno che non siano state rinchiuse ad hoc e che poi si siano ripresentate da sole, e cioè senza abbassare il livello del pavimento all'interno della casa).

3) Se ad esempio in cemento armato il progetto strutturale doveva essere redatto, e a quel punto deve avere per forza una fondazione, a meno che non sia stato costruito su roccia. Se l'edificio presenta elementi difformi rispetto al progetto strutturale, si potrebbe parlare di vizio occulto.

In questo caso mi sembra di aver capito che stiamo nel caso 2 (edificio in muratura) e che non vi siano lesioni, quindi senza vizio occulto.

Per rispondere alla tua domanda, nel caso 2 certamente può ricevere l'agibilità, se non vi sono lesioni legate a cedimenti importanti, ovviamente.
 

brina82

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PS in ogni caso la questione è delicata, in caso di causa potrebbe accadere di tutto: sai quanti vecchi fabbricati sono stati costruiti in assenza di una fondazione corretta, perchè in assenza di progetto strutturale il muratore "a sentimento" decideva se era il caso di fare la fondazione, quanto profonda, quanto larga ecc.; poteva anche decidere appunto di non realizzarla proprio, poichè ad esempio vi era un terreno "duro" secondo la sua esperienza (parecchi non avevano l'umiltà di chiedere ad un tecnico).

Magari questi fabbricati sono ancora lì, senza fessure, da secoli, quindi diciamo che quella pratica costruttiva ha funzionato.

Tuttavia qui stiamo negli anni '60, e a meno che non si abbia la roccia, era buona pratica costruttiva realizzare le fondazioni.

Ma sarebbe per te una specie di appiglio o ripicca nei confronti del venditore, sarebbe un arrampicamento sugli specchi che nulla avrebbe a che vedere con ciò che vorreste fare, ovvero con l'approfondimento del pavimento, perchè se la casa presentasse delle fondazioni e le stesse avessero dato fastidio all'approfondimento del pavimento del piano terra? Tu comunque non avresti potuto approfondire... Anche in presenza di una fondazione mettiamo corretta.

In queste condizioni io non farei mai una causa.
 

matusalemme

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Fra 72,

intervengo nella discussione per darti solo qualche indicazione di massima sotto il profilo squisitamente giuridico: del resto, non mi intrigo

1. secondo l'orientamento prevalente degli studiosi della materia e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la vendita di un edificio (abitazione) sfornito del certificato di abitabilità integra l'ipotesi di alienazione di una cosa radicalmente diversa da quella promessa (cd. vendita di aliud pro alio) di cui all'art. 1489 cod. civ.;

2.
come succede spesso anche su altri argomenti - dove la legge lascia delle zone d'ombra e spazi alla libera interpretazione, non essendo più previste sanzioni penali od amministrative per i casi in cui un edificio venga abitato senza il preventivo rilascio del certificato di abitabilità - sul punto specifico esistono anche altre teorie interpretative circa il medesimo problema, che vanno in direzioni diametralmente opposte.
Ad es., alcuni fanno conseguire a detta mancanza del certificato la nullità del contratto per illiceità o per impossibilità giuridica dell'oggetto ovvero per inesistenza del bene casa; altri vi ravvisano una fattispecie di una cosa priva delle qualità essenziali (ai sensi dell'art. 1497 cod. civ.), altri ancora un inadempimento dell'obbligo di consegna dei documenti occorrenti per l'uso della cosa (ex art. 1477 cod. civ.);

3. se si volesse seguire l'orientamento prevalente fra gli studiosi e tra i giudici della Corte di Cassazione - come si fa di solito quando si tenta di fornire un parere - nel tuo caso, dove al momento del rogito non ti hanno consegnato il certificato di abitabilità perchè l'edificio ne era oggettivamente sfornito, dovrebbe riconoscersi - in teoria e con le precisazioni di cui al successivo punto 6) - l'esistenza di un vizio giuridico che limita il potere di godimento e di disposizione dell'immobile;

4. tutta questa "sbrodolata" per segnalarti che alla tua situazione potrebbe rendersi applicabile la norma - NON dell'art. 1497 cod. civ. sulla mancanza di qualità materiali (essenziali o promesse) e ,tanto meno , quella dell'art. 1490 (ovvero i vizi/difetti), ma quella - della disciplina dell'art. 1489 cod. civ.;

5. le conseguenze potrebbero essere queste:
- inapplicabilità degli assai brevi termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ.;
- possibilità per te di proporre, a seconda dei tuoi personali maggiori interessi e delle altre specifiche circostanze di fatto esistenti nel caso concreto - oltre all'ordinaria azione contrattuale di adempimento oppure a quella di risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ., anche la sola azione contrattuale di risarcimento del danno, tutte azioni al di fuori sia dagli stringenti termini di decadenza per la denuncia che da quelli annuali di prescrizione, atteso che il termine - per tutte le azioni indicate - è sempre quello ordinario di 10 anni e senz'obbligo di preventiva denuncia tempestiva;

6.
naturalmente, dovrai escludere l'azione di risoluzione del contratto se il mancato rilascio del certificato di abitabilità o la sua mancata consegna dovesse dipendere dal fatto che non è mai stato richiesto, oppure da un mero ritardo delle autorità comunali, e sempre che ciò non fosse fonte di apprezzabili pregiudizi per te circa il godimento o la commerciabilità dell'immobile: in quest'ipotesi, potrai chiedere solo la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno soprattutto per la diminuita commerciabilità dell'immobile o per la ridotta utilizzabilità dello stesso;

7. ove, invece, la mancata consegna del certificato dipendesse dalla mancanza dei requisiti necessari per ottenere il certificato, potrai chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., ovviamente, nella sussistenza dei presupposti richiesti da questa norma o, nei casi più gravi di vendita di aliud pro alio, ove rimanga compromessa in concreto l'idoneità dell'immobile ad assolvere la sua funzione abitativa;

8. va da sè che sarà fondamentale dimostrare che tu, al momento della stipula del contratto di compravendita, non hai prestato acquiescenza all'inadempimento del venditore circa il certificato di abitabilità e, ancor meglio, se - come hai scritto - non sapevi proprio nulla della sua mancanza;

9. per tua fortuna, comunque, secondo la giurisprudenza prevalente, anche l'eventuale conoscenza da parte del compratore del mancato rilascio del certificato di abitabilità - se non accompagnata da un'espressa rinuncia al requisito dell'abitabilità, non varrebbe ad escludere l'inadempimento del venditore dell'immobile.

Rimane ovviamente qualche perplessità circa il comportamento di tutti gli attori di questa vicenda, ivi compresa la circostanza che stiamo parlando di un immobile "datato", con tutto quel che ne consegue.
 

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