Gentile utente,
con riferimento alla Sua richiesta Le comunichiamo quanto segue:
Le recenti riforme previdenziali introdotte dal D.L. 269/03 (convertito in L. 326/03) e dal D.Lgs 276/03 e successive modifiche hanno più volte utilizzato il parametro dei 5.000 euro per disciplinare l’aspetto previdenziale di varie prestazioni lavorative, tuttavia attribuendogli significati diversi da caso a caso.
In particolare:
nelle collaborazioni occasionali rappresenta solo un valore di riferimento per distinguere fra la collaborazione occasionale e la collaborazione a progetto: identifica cioè la soglia di reddito al di sopra della quale scatta l’obbligo del progetto ma, che lo si superi o meno, i contributi previdenziali sono comunque sempre dovuti sull’intero importo. Inoltre il valore è riferito ai compensi percepiti dal singolo committente (v. Diverse fattispecie di lavoro occasionale e Soggetti esclusi); nel lavoro autonomo occasionale costituisce una soglia di esenzione dal versamento del contributo ed ha avuto l’effetto di ampliare la platea degli assicurati, poiché tali soggetti erano in precedenza del tutto esclusi dall’assicurazione previdenziale (v. Lavoratori autonomi occasionali); nelle vendite porta a porta costituisce analogamente una soglia di esenzione dall’onere contributivo, ma ha avuto l’effetto inverso di ridurre la platea degli assicurati, poiché precedentemente tali soggetti erano obbligati all’iscrizione per qualunque importo (v. Venditori porta a porta); nel lavoro accessorio ha un valore di qualificazione giuridica della prestazione, poiché al di sopra di tale soglia di reddito per ciascun committente la prestazione non è più considerata “occasionale accessoria” e non può quindi beneficiare del relativo regime agevolato (v. Lavoro occasionale accessorio). La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde