peace & love... e l'ove sannu scasciate.
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dedicata a tutti i miei colleghi stanchi, affaticati e oppressi da troppo mielismo.
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Comunque i contenuti della discussione rimangono aperti:
• 1) Chi è il Certificatore Energetico
• 2) Cosa cambia con la certificazione energetica
• 3) Quando è necessario un ACE (Attestato di Certificazione Energetica)
• 4) Quali dati contiene un ACE
• 5) Autodichiarazione del proprietario
• 6) A chi viene consegnato un ACE e per quanto tempo ha validità
• 7) Com’è fatto un ACE
• 8) Quali procedure seguire per realizzare la Certificazione Energetica degli Edifici
• 9) La CE nel caso di appartamenti in condominio
• 10) La CE nel caso di edifici privi di impianti
• 11) I casi previsti per la procedura semplificata di emissione dell’ACE
• 12) Obblighi del Certificatore Energetico – Invio ACE alla Regione Puglia
• 13) Obblighi del Certificatore Energetico
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Una buona guida:
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Figura del Certificatore Energetico -
IN ACCORDO AL REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA
Appendice MODULO 1- VADEMECUM ACE
(aggiornato a Giugno 2010)
Dott. Ing. Domenico Donvito & Arch. Giuseppe Laporta
CONTENUTI
• 1) Chi è il Certificatore Energetico
• 2) Cosa cambia con la certificazione energetica
• 3) Quando è necessario un ACE (Attestato di Certificazione Energetica)
• 4) Quali dati contiene un ACE
• 5) Autodichiarazione del proprietario
• 6) A chi viene consegnato un ACE e per quanto tempo ha validità
• 7) Com’è fatto un ACE
• 8) Quali procedure seguire per realizzare la Certificazione Energetica degli Edifici
• 9) La CE nel caso di appartamenti in condominio
• 10) La CE nel caso di edifici privi di impianti
• 11) I casi previsti per la procedura semplificata di emissione dell’ACE
• 12) Obblighi del Certificatore Energetico – Invio ACE alla Regione Puglia
• 13) Obblighi del Certificatore Energetico
1) Chi è il Certificatore Energetico
COMPETENZE E RUOLI
La figura del certificatore energetico può essere un libero professionista iscritto al
proprio ordine o collegio professionale, o anche un dipendente pubblico o privato.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi
esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico accreditato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti
professionali su cui e’ richiesta la competenza.
Sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti
certificatori:
a) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e
dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in possesso dei requisiti di cui al
successivo punto;
b) i tecnici che siano abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o
Collegi professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager.
1) Chi è il Certificatore Energetico
COMPETENZE E RUOLI
I suddetti tecnici devono inoltre possedere un’adeguata competenza professionale
comprovata da esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del
rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di
appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:
A) progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
B) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
C) gestione energetica di edifici ed impianti;
D) certificazione e diagnosi energetica.
In alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato
specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di
esame finale.
1) Chi è il Certificatore Energetico
COMPETENZE E RUOLI
Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i
tecnici accreditati non possono svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali
risultino proprietari o siano stati coinvolti, personalmente o in qualità di dipendente, socio
o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
- progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
- costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
- amministrazione dell’edificio;
- fornitura di energia per l’edificio;
- gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
- funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n.
81/08;
- funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs. n.81/08;
- funzione di direzione lavori.
1) Chi è il Certificatore Energetico
COMPETENZE E RUOLI
All’atto della sottoscrizione dell’attestato di certicazione energetica,
il tecnico accreditato contestualmente dichiara, ai sensi dell’articolo
47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incompatibilità sopra elencate.
2) Cosa cambia con la Certificazione Energetica
DOCUMENTAZIONE PER EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE
Per quanto riguarda gli edifici di nuova realizzazione il cambiamento più significativo è
così riassumibile.
Sino a poco tempo fa, dal punto di vista del contenimento dei consumi energetici, la
realizzazione di un nuovo edificio presupponeva solamente la redazione della relazione
legge 10/91 accompagnata dal progetto dell’impianto termico:
PRIMA Relazione legge 10/91 + progetto impianto termico
>>>
Ora invece sono necessarie tre fasi:
ORA Fase 1) Relazione legge 10/91 + progetto impianto termico
>>>
Fase 2) Attestato di Qualificazione energetica
Fase 3) Attestato di Certificazione energetica
2) Cosa cambia con la Certificazione Energetica
Fase 1) Relazione legge 10/91 + progetto impianto termico
- Relazione di progettazione
- Documentazione rivolta agli enti preposti ai controlli (Comuni) ed agli addetti ai lavori
(Imprese realizzatrici)
- Le relazioni legge 10/91 sono piuttosto corpose e ridondanti di dati;
- Contengono caratteristiche tecniche del sistema edificio-impianto, regole e norme da
rispettare in fase di realizzazione.
2) Cosa cambia con la Certificazione Energetica
Fase 2) Attestato di Qualificazione Energetica
- Asseverazione del tecnico ( di solito il progettista degli impianti che ha redatto la
relazione di legge 10 /91) unitamente al Direttore dei Lavori circa la realizzazione e
messa in opera di impianti, materiali ed isolamenti
- La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto,
- le varianti realizzate,
- la relazione tecnica di legge 10/91,
- nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio,
devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune
di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
senza alcun onere aggiuntivo per il committente.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è
accompagnata da tale documentazione asseverata.
2) Cosa cambia con la Certificazione Energetica
Fase 2) Attestato di Qualificazione Energetica
IL RUOLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI
L’asseverazione del direttore lavori attestante la conformità delle opere realizzate al
progetto, è ovviamente richiesta perché, solo lui, può effettivamente conoscere l’opera
realizzata nei suoi particolari.
Il D.L. deve pertanto seguire l’opera attentamente anche per gli aspetti inerenti il
contenimento dei consumi energetici, pretendendo che i materiali da costruzione siano
accompagnati da schede tecniche, certificati di conformità, prove di laboratorio,
indicazioni sulle corrette modalità di posa, ecc. rilasciati dai fornitori/produttori.
La D.L. si deve prendere cura delle corrette modalità di posa dei materiali,
documentando il tutto anche a mezzo di video e foto con particolare riferimento ai mezzi
utilizzati per l’attenuazione dei ponti termici.
2) Cosa cambia con la Certificazione Energetica
Fase 3) Attestato di Certificazione Energetica
Solo attraverso la corretta esecuzione della Fase 1) e Fase 2) può essere eseguita la
Fase 3)
- un soggetto certificatore indipendente che prima di allora non conosceva nulla
dell’edificio, grazie alle informazioni, asseverazioni e documentazioni della Relazione
Legge 10/91 e dell’attestato di qualificazione energetica produce l’attestato di
Certificazione Energetica.
Il Certificatore, nel caso di:
- edifici di nuova costruzione;
- nuovi impianti in essi installati;
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
- interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati;
deve pretendere copia dell’Attestato di Qualificazione Energetica per svolgere
correttamente il suo compito.
2) Cosa cambia con la Certificazione Energetica
Fase 3) Attestato di Certificazione Energetica
Per quanto riguarda gli edifici esistenti l’attestato di certificazione energetica riveste
un’importanza notevole poiché sono evidenziati dati relativi all’efficienza energetica
propri dell’edificio.
Le informazioni contenute nel Certificato Energetico, permettono al cittadino (sia in fase
di compravendita che in fase di locazione) di valutare e confrontare le prestazioni
energetiche con quelle prescritte dalla Legge e con quelle di altri immobili.
Per questo, il soggetto incaricato di redigere l’attestato di certificazione energetica deve
valutare le prestazioni più che attentamente.
La normativa prevede che nel caso in cui il tecnico non sia competente in tutti
i campi di riferimento per la certificazione energetica o nel caso che alcuni di essi esulino
dal proprio ambito di competenza egli deve operare in collaborazione con altro tecnico
qualificato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è
richiesta la competenza.
3) Quando è necessario un ACE
Ambiti di applicazione
a) A decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati,
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle
singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso;
d) a decorrere dal 1 Gennaio 2007, in caso di necessità per l’accesso ad incentivazioni,
agevolazioni di qualsiasi natura, sgravi fiscali finalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti;
e) a decorrere dal 1 Gennaio 2007 per tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali
figura comunque come committente un soggetto pubblico, entro i primi sei mesi di
vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.
3) Quando è necessario un ACE
Ambiti di esclusione
Sono escluse dall’applicazione del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di
impianti:
a) immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte II e dell’articolo 136 c. 1 lettere b e c del
D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli
immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposte al solo
restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe
un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici
o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono mantenuti
a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i
fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a
temperatura controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti non utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
d) impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzanti in
parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
e) box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli
impianti sportivi, etc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e
assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
4) Quali dati contiene un ACE
Contenuti minimi di un Attestato di Certificazione Energetica
Informazioni generali riguardanti l’identificazione dell’edificio (dati catastali ed indirizzo).
La motivazione per cui è emesso il certificato: nuova costruzione, passaggio di proprietà,
riqualificazione energetica.
Dati relativi alla proprietà.
La classe energetica globale dell’edificio.
Una rappresentazione grafica delle prestazioni globali e parziali (riscaldamento, acqua calda,
raffrescamento, ma in questo caso solo come indice proprio dell’involucro prescindendo
dall’esistenza di un impianto di raffrescamento e del suo rendimento).
Una valutazione qualitativa dell’involucro nei confronti del raffrescamento estivo.
Le metodologie di calcolo adottate per la valutazione della prestazione energetica.
La lista delle raccomandazioni, intese come possibili interventi di riqualificazione energetica
indicando per essi: la tipologia dell’intervento, la prestazione energetica dopo il singolo intervento, il
tempo di ritorno economico dell’intervento espresso in anni.
La classificazione energetica globale dell’edificio espressa in kWh/m2·anno o in kWh/m3·anno a
seconda della destinazione d’uso dell’edificio, il limite attuale della prestazione energetica secondo
D.Lgs 192/05 e succ. modificazioni.
4) Quali dati contiene un ACE
Contenuti minimi di un Attestato di Certificazione Energetica
I dati prestazionali energetici parziali.
Eventuali note riguardanti interventi di manutenzione edile ed impiantistica
energeticamente significativi.
I dati propri dell’edificio con indicazione di: tipologia edilizia, tipologia costruttiva, anno
di costruzione, numero di unità, volume lordo riscaldato, superficie disperdente, rapporto
di forma S/V, superficie utile riscaldata, zona climatica e GG (gradi giorno della località),
destinazione d’uso dei locali.
Descrizione sommaria degli impianti presenti: anno d’installazione, tipologia, potenza
nominale e combustibile impiegato.
Dati del progettista architettonico e degli impianti.
Dati del costruttore.
Dati del tecnico certificatore, inclusa dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di
giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale.
Riferimento ai sopralluoghi effettuati.
Origine dei dati di ingresso.
Software utilizzato per la determinazione della prestazione energetica.
Data, timbro e firma del soggetto certificatore.
4) Quali dati contiene un ACE
Contenuti minimi di un Attestato di Certificazione Energetica
EPe – (Energia Primaria Estiva) Prestazione Estiva
Nella fase di avvio ai fini della certificazione degli edifici, l’indice di prestazione
energetica per la climatizzazione estiva Epe è sostituito dalla classe prestazionale
relativa al comportamento termico dell’involucro in regime estivo (indice Epe,invol)
riguardante l’energia utile necessaria e propria dell’edificio senza riferimento all’esistenza
o meno di un impianto di raffrescamento estivo per il mantenimento in condizioni di
temperatura standard l’involucro.
(secondo UNI TS 11300-1)
5) Autodichiarazione del proprietario dell’IMMOBILE
Autodichiarazione – utile solo ai fini notarili e legislativi
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma
1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta
informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente
qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge
attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
“ - L’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti; “
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne
trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
6) Validità e durata temporale di un ACE
Durata temporale
Ha validità temporale di dieci anni dalla emissione ed è aggiornato ogniqualvolta vi sia
un intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto o
ne sia modificata la destinazione d’uso ed in particolare:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di
riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di
riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda
sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti
di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o
apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la
prestazione energetica dell’edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
6) Validità e durata temporale di un ACE
Prescrizioni specifiche
La validità dell’attestato di certificazione non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di
aggiornamento del presente Regolamento e/o introduttivi della certificazione energetica di
ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.
La validità dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le
prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica,
compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione
asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata di
eventuali prescrizioni contenute nell’attestazione.
Ai fini della validità, i libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo 11, comma 9, del D.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione
energetica.
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti
impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento
dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005, e
successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa
di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
7) Com’è fatto un ACE
Caratteristiche fisiche e di compilazione
Un Attestato di certificazione energetica deve essere compilato in modo conforme al
modello presentato nell’allegato 6 del D.M. 26/09 per gli edifici residenziali, o al
modello presentato nell’allegato 7 nel caso di edifici non residenziali (in sostanza
cambia l’unità di misura di riferimento per gli indici di prestazione energetica:
kWh/m2·anno per gli edifici residenziali ;
-
kWh/m3·anno per le altre destinazioni d’uso.
-
Di fatto, di solito si procede alla determinazione della prestazione energetica mediante
software dedicato, con lo stesso software si procede anche alla compilazione
dell’attestato di certificazione energetica.
Come si presenta un ACE ? ....
(Segue un esempio)
8) Quali procedure seguire per realizzare la Certificazione
Energetica degli Edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque
denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori
riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo ed iscritti negli appositi elenchi della Regione Puglia con le
disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi
soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte
dai Soggetti certificatori ed in particolare:
8) Quali procedure seguire per realizzare la Certificazione
Energetica degli Edifici
1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della
prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione
energetica che risultano economicamente convenienti:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località,
alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche
dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione
energetica;
b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata
metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi, relativamente a tutti gli usi
energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica
in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno
degli investimenti necessari a realizzarle;
2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica, e il suo confronto
con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
9) LA CE nel caso di appartamenti in condominio
Nel caso di edificio costituito da singola unità abitativa ovviamente la certificazione energetica
riguarderà il sistema edificio impianto esistente ed unico presente.
Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità
immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per
unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani
intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a parità di
generatore di calore per tipologia e potenza.
Per i predetti edifici, si può quindi prevedere:
a) in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un
certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio
dell’appartamento considerato
(Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi);
9) LA CE nel caso di appartamenti in condominio
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore,
l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo
l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle
millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per
l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio
energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione
dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto
comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove
pertinenti.
A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i
dati necessari.
10) LA Certificazione Energetica per edifici privi di impianti
In presenza di Immobili privi di impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria
nel caso occorra produrre l’ACE è necessario fare riferimento
all’ALLEGATO 1 del DLgs 59/09:
- In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio
maggiore del valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, si presume che le condizioni
di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
10) LA Certificazione Energetica per edifici privi di impianti
In presenza di Immobili privi di impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria
nel caso occorra produrre l’ACE è necessario fare riferimento
all’ALLEGATO 1 del DLgs 59/09:
- In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio non
superiore al valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia
climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziali, con
l’esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), si presume un rendimento globale
medio stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata
al comma 5, dell’allegato C del DM 192/05, del decreto legislativo.
11) Casi previsti per la procedura semplificata
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte
dai Soggetti certificatori ed in particolare:
1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della
prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione
energetica che risultano economicamente convenienti:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della
località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche
caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di
qualificazione energetica;
b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata
metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi, relativamente a tutti gli usi
energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione
energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi
di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica, e il suo confronto
con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
11) Casi previsti per la procedura semplificata
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte
dai Soggetti certificatori, a volte l’iter visto nel punto 8 può essere semplificato :
Le modalità esecutive della diagnosi di cui al comma 1 del punto 8 possono essere diverse e
commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione
della prestazione energetica, come precisato in precedenza.
Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell’articolo 6, comma 2bis, del
decreto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione energetica sulla base di:
- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di
certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed
impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i
metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in
essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente. L’attestato di qualificazione e
la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai
firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l’attività del Soggetto
certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente.
12) Obblighi del Certificatore Energetico – INVIO ACE
Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di
certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del
certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
Indirizzo a cui spedire gli ACE della REGIONE PUGLIA:
PUGLIA
Assessorato allo Sviluppo Economico
Servizio Industria Energetica
Ufficio Energia
C.so Sonnino, 177
70121 Bari
È in corso la validazione della procedura per l’invio telematico degli ACE attraverso il sito
Sistema Puglia - Il portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese.
Al momento non c’è un indirizzo di posta elettronica ufficiale per poter inviare formalmente
gli Attestati di Certificazione Energetica.
Si consiglia di richiedere info nell’apposita sezione del sito o di consultare le FAQ.
In ogni caso è consigliabile inviare ACE solo attraverso posta elettronica certificata PEC.
13) Obblighi del Certificatore Energetico
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui
all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in quest’ultimo
caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima
dell’inizio dei lavori.
Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità
energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di certificazione
energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione
edilizia.
In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d’opera, può essere previsto che il direttore dei
lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli
impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Il Soggetto certificatore, nell’ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere
alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di tecniche
strumentali.
Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione
energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo
attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.
Aggiunto dopo 2 minuti :
Perchè parlare di Certificatori Energetici?
Sino a poco tempo fa in effetti non è stato possibile parlare di Certificazione Energetica come processo obbligatorio definito per legge, se non in quei contesti locali (Provincia di Bolzano e Lombardia) ove l’iniziativa temeraria di alcuni ha prevenuto l’intesa collettiva, superando un ritardo di circa 17 anni; di certificazione energetica si parlava già nella legge 10 del 1991! Prevista anche dalle più recenti normative, la Certificazione energetica è un processo comunque delineato, carente nei dettagli esecutivi che la rendono normalmente inapplicabile.
Aggiunto dopo 2 minuti :
Chiudo la discussione qui. Spero di aver fornito delle dritte e se ce stato accenno a facili polemiche le laverò via con un po' di "ace". (battuta per chi non l'avesse capito)
Aggiunto dopo 4 minuti :
Chi desidera avere un contatto con un operatore del settore può farmene espressa richiesta in privato. Provvederò poi a darvi il contatto di un certicicatore della provincia di Lecce.