Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
dal momento in cui le somme affluiscono sul conto corrente condominiale, non possono più singolarmente e personalmente disporne".
Presa alla lettera tale sentenza si possono trarre due conseguenze:
- la prima è che il singolo condòmino non può autonomamente disporre delle somme presenti sul conto condominiale (il che non è illogico)
- la seconda porterebbe a comportamenti mooolto prudenti a versare a scadenza gli acconti richiesti: meglio soprassedere al versamento dell'ultimo, se non addirittura non versare alcun acconto, e saldare in ritardo a fronte di consuntivo. (dubito l'amministratore proceda legalmente prima dell'assemblea ordinaria); con effetti deleteri per l'economina condominiale.

L'ulteriore commento alla sentenza mi porterebbe ad aggiungere anche che la frase riportata in sentenza non ci dice se la giacenza si sia creata con un vincolo di destinazione; qui stiamo parlando di crediti, non di importi versati in previsione di una destinazione deliberata o deliberabile da assemblea.

Se non fosse così saremmo di fronte all'ennesimo caso in cui il "diritto" diventa palesemente "rovescio".
 
S

smoker

Ospite
la seconda porterebbe a comportamenti mooolto prudenti a versare a scadenza gli acconti richiesti: meglio soprassedere al versamento dell'ultimo, se non addirittura non versare alcun acconto, e saldare in ritardo a fronte di consuntivo. (dubito l'amministratore proceda legalmente prima dell'assemblea ordinaria); con effetti deleteri per l'economina condominiale.

certo.. certo... meglio essere prudenti, non vorrai mai che il condominio abbia sul conto € 200/300 più del dovuto.... hi hi hi

Smoker
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
riporto uno stralcio della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno 1287/2015 che è abbastanza illuminante in merito alla questione
Mi sembra però che la sentenza affermi solo che io non posso disporre materialmente delle somme già versate, non che non abbia titolo per costituirmi creditore...
La sentenza poi mette l'accento sul vincolo di destinazione delle somme versate, il che dà ragione al condomino creditore: se le somme sono state versate con uno scopo preciso, e poi lo scopo è stato raggiunto spendendo meno, l'avanzo è a credito di chi ha versato di più, proprio perché all'avanzo non si può più applicare il vincolo di destinazione.
 

Airmax

Membro Attivo
Privato Cittadino
Secondo me dovreste provare a pensare cosa succederebbe se invece di essere un conguaglio positivo fosse negativo, chi paga?
Essendo spese ordinarie, essendo deliberate dopo il rogito sono a carico del nuovo proprietario.
Perchè se il conguaglio è positivo dovrebbe essere diverso?
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Un mio collega, 2 settimane fa, ha avuto in restituzione un somma x che era a suo vantaggio in merito al conguaglio spese.
Il bello è che l ha avvisato l'attuale proprietario al quale ha venduto l'immobile ben 2 anni fa.
Fate Vobis.
 

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