Presa alla lettera tale sentenza si possono trarre due conseguenze:dal momento in cui le somme affluiscono sul conto corrente condominiale, non possono più singolarmente e personalmente disporne".
- la prima è che il singolo condòmino non può autonomamente disporre delle somme presenti sul conto condominiale (il che non è illogico)
- la seconda porterebbe a comportamenti mooolto prudenti a versare a scadenza gli acconti richiesti: meglio soprassedere al versamento dell'ultimo, se non addirittura non versare alcun acconto, e saldare in ritardo a fronte di consuntivo. (dubito l'amministratore proceda legalmente prima dell'assemblea ordinaria); con effetti deleteri per l'economina condominiale.
L'ulteriore commento alla sentenza mi porterebbe ad aggiungere anche che la frase riportata in sentenza non ci dice se la giacenza si sia creata con un vincolo di destinazione; qui stiamo parlando di crediti, non di importi versati in previsione di una destinazione deliberata o deliberabile da assemblea.
Se non fosse così saremmo di fronte all'ennesimo caso in cui il "diritto" diventa palesemente "rovescio".