Gentile ingegner OcchiodoroBuonasera a tutti, mi inserisco in questa interessante discussione provando a dire la mia:
- L'assemblea approva il preventivo di gestione ed il relativo piano di riparto. Sulla base di esso vengono emessi i bollettini di pagamento validi per i singoli condòmini.
- Dopo la chiusura dell'esercizio l'assemblea approva il consuntivo di gestione e, nel caso vi sia un residuo attivo, decide sulla destinazione di tale residuo: può deliberare di destinarlo in detrazione delle future quote oppure di restituirlo fisicamente ai singoli condòmini.
- A mio avviso il residuo attivo è patrimonio comune e quindi non è rivendicabile autonomamente dai singoli condòmini.
- In caso di alienazione di un'unità immobiliare la quota di residuo attivo rimarrebbe quindi di proprietà comune e sarebbe il nuovo proprietario a beneficiarne nei modi deliberati dall'assemblea.
- L'amministratore non avrebbe alcun titolo, quale gestore dei beni comuni, per restituire una somma al vecchio proprietario.
- La questione riguarderebbe esclusivamente il rapporto venditore - acquirente ed andrebbe affrontata prima del rogito riportando in quella sede eventuali pattuizioni interne.
Le chiedo cortesemente se sa a chi vada il credito nel caso in cui siano stati deliberati dei lavori straordinari quando il venditore era ancora proprietario, il venditore dell'immobile abbia versato il costo dei lavori, i lavori non siano stati fatti e la delibera annullata a causa di inadempienze riguardanti l'erogazione dei lavori quando il venditore non era più proprietario (nell'anno successivo alla vendita). Il credito, resta all'acquirente in quanto segue l'immobile o deve essere restituito al venditore? La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi.
Paolo Evaristo