Locazione mono

Membro Junior
Privato Cittadino
Quindi il notaio ti ha detto che scrive quanto riportato sulla relazione: ma dalla relazione non risulta.
Quindi ti ha detto una mezza verità.
In realtà ha preso solo atto della dichiarazione del venditore, che garantiva l’abitabilità, e della tua che lo esentavi dal produrre il certificato.
Ti ringrazio innanzitutto per il tuo parere che mi conforta.
Tieni presente che, più che il venditore, sia stato l'agente immobiliare a suggerire, a questo punto, al notaio questo escamotage. Il venditore so che non era ferrato in materia.
L'attuale agente è lo stesso di allora.
Mi ha infatti fatto intendere che se non garantisco l'agibilità, non trovo a vendere.
Se io cedessi alla stessa procedura studiata per l'atto di provenienza mi potrebbe capitare questo:
Io dichiaro l'agibilità
L'acquirente mi esonera dalla consegna del certificato
Dopo due anni si accorge di un problema (esempio una perdita di acqua dai tubi) e invoca la risoluzione del contratto di acquisto con la restituzione dei soldi per avergli garantito l'agibilità e non era vero.
Secondo me è meglio scontare il prezzo, essere onesti e dormire sogni tranquilli.
L'unico dubbio che mi viene ora è che, trattandosi di un immobile che era stato sanato prima del 2003, ovvero prima che decorresse l'obbligo del certificatop della consegna nella compravendita (ai sensi del D.P.R. 380/2001), può essere che se c'è, bene, se non c'è l'acquirente non lo può comunque pretendere.
Non saprei
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Essendo ora io che vendo, avrei pensato di far scrivere, sia nella proposta di acquisto che nel futuro rogito, che vendo l'immobile "sprovvisto" del certificato di agibilità (non ce l'ho!) e che la parte rinuncia a tale requisito per gli usi che ne deve fare (o frasi simili, in quanto l'importante è che lo accetti così come è, magari concedendo uno sconto, al fine di evitare risoluzioni del contratto e/o risarcimento danni).
Sì, ti conviene essere onesto.

Non so se è il caso di aggiungere che l'immobile non ha i requisiti per ottenere l'agibilità (altezza inferiore ai 270cm); ne parlerei anche col Notaio o con un Avvocato.

In effetti alcuni immobili condonati restano nel limbo in un certo senso, perchè da un punto di vista urbanistico potrebbero risultare regolari, mentre per alcune loro caratteristiche (ad esempio l'altezza limitata) potrebbero non ottenere l'agibilità...

Cioè per stare tranquilli tranquilli deve esser chiaro a chi acquista che l'immobile non avrà mai l'agibilità.
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Anni fa mi saltata una vendita per lo stesso motivo. Una ex cantina condonata ma senza abitabilità. Un problema anche affittarla perché nessuna assicurazione pagherebbe i danni in caso di necessità
 

Locazione mono

Membro Junior
Privato Cittadino
Stavo pensando quindi a rinunciare alla vendita.
Per quanto riguarda la locazione, mi conviene:
a) affittare con contratto ad uso abitativo (essendo condonato e acctastato A3) e far sottoscrivere al conduttore che è consapevole che l'unità immobiliate è carente dei requisiti igienico sanitari;
b) affittare ad uso non abitativo (esempio magazzino), pur indicando nel contratto i dati catastali reali (A3 con relativa rendita catastale) precisando nel contratto che si tratta di una unità immobiliare ad uso abitativo, ma sprovvisto dei requisiti per ottenere l'agibilità (nella dichiarazione dei redditi indicherei la locazione come magazzino);
c) altre soluzioni?
Grazie
 

Locazione mono

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno. Riprendo la discussione dopo che ho preso visione della sentenza del TAR Liguria n. 422 del 23 marzo 2012.
In sostanza, è stato negato il condono edilizio per lavori di trasformazione di un locale accessorio in abitazione per mancanza dei requisiti minimi di abitabilità.
La stragrande maggioranza della giurisprudenza degli ultimi tempi pone però l'accento sui limiti al rilascio dell'abitabilità in deroga a seguito del condono edilizio, in assenza dei requisiti minimi previsti da fonti primarie (es, superficie, altezze, ecc.).

Detto questo, chiedo a tecnico del forum o comunque esperto, se un condono rilasciato nel 1993, per trasformazione di locale cantina in abitazione, con superficie inferiore a 28 mq. e altezza inferiore a 2,70, possa ritenersi agibile per il semplice fatto che, tenendo a mente il contenuto della su esposta sentenza, il Comune, non avrebbe potuto rilasciare il condono se, dalle carte era evidente la mancanza dei requisiti minimi.
Secondo me, l'immobile, in questo caso (definiamolo in un "limbo") è legittimo ed agibile (astrattamente agibile) fintanto che non intervengono, sulla base di quanto previsto all'art. 24 del TUE 380/2001, opere che fanno scattare la necessità di ottenere, ora tramite Scagi, la nuova agibilità.
Infatti, in carenza di tali requisiti, un tecnico non potrebbe effettuare onestamente la segnalazione prevista.
Chiedo pareri in merito a questo mio pensiero, in quanto dall'agibilità o meno del predetto immobile, sorgono possibili problematiche in ordine alla sua commerciabilità e/o locazione.
Grazie
 

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