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Brava ludovica ottima spiegazione anche se io aggiungerei qualcosina non tanto all'agibilità quanto invece ad un altro problema ....la conformità della planimetria con lo stato di fatto ci sono responsabilità penali ..... Diciamo che prima di vendere questo immobile forse avrebbe bisogno di una sistematina.NB: Chiedere conferma al notaio di fiducia di quanto ti riporto in sintesi.
La stipula di un atto di vendita avente ad oggetto un fabbricato privo del certificato di agibilità è giuridicamente possibile e lecita [ex art. 28, co. 2°, L. n. 89/1913 (Legge Notarile): il notaio non può rifiutarsi di stipulare un atto di trasferimento in assenza di agibilità, se espressamente richiesto dalle parti, essendo obbligato alla stipula in forza dell’art. 27 della stessa legge.]
In tal caso, peraltro, è opportuno che in atto la parte acquirente si renda edotta della mancata richiesta e del mancato rilascio, precisando espressamente di nulla avere a eccepire al riguardo con pieno esonero della parte venditrice da qualsiasi responsabilità.
"Il notaio è tenuto ad informare la parti, consigliandole di inserire in atto apposite clausole per impegnare la parte venditrice a chiedere il rilascio del documento, ovvero per accollare all’acquirente l’onere di ottenerne il rilascio, oppure ancora per far prendere atto della carenza del documento esonerando l’alienante da responsabilità al riguardo."
L’importante è che dall’atto risulti l’accordo con cui le parti trasferiscono all’acquirente l’obbligo di procurare l’agibilità.
In assenza di esplicite previsioni contrattuali, l’obbligo di procurare l’ottenimento del certificato continua a gravare sull’alienante.
Cmq, secondo una sentenza della Cassazione., 21 gennaio 2013, n. 1373, al fine di risolvere un contratto per "aliud pro alio" non basta il rilievo che si tratti di un fabbricato privo del certificato di agibilità.
Anche con tutte le possibili eccezioni, non è possibile escludere la possibilità di colui che acquisterà l'abitazione al piano inferiore o un vicino antipatico di denunciare chi non ha l'agibilità… [vedere l'altro 3d di iabuso]
Se uno degli obiettivi è quello di rendere abitabile il sottotetto… può venir utile la legge n. 11 del 1998 dell'Emilia Romagna ed eventuali sue modifiche emanata per il promuovere il recupero ai fini abitativi dei sottotetti al fine di evitare il consumo di territorio (dove suppongo l'immobile sia sito).
Senz'altro solo un tecnico può dare un parere a riguardo...un buon geometra o architetto ed un notaio.
Vista la situazione... per quanto ne dica notaio e legge... per fare le cose fatte bene solo i tecnici posso dare risposta... che sia ripristino o che sia recupero con perizia scritta (e già son costi).Brava ludovica ottima spiegazione anche se io aggiungerei qualcosina non tanto all'agibilità quanto invece ad un altro problema ....la conformità della planimetria con lo stato di fatto ci sono responsabilità penali ..... Diciamo che prima di vendere questo immobile forse avrebbe bisogno di una sistematina.
anche a me ma mi farebbero passare un agosto miglioreFortunatamente 10. 000 euro ancora non mi cambiano la vita.
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