S
SGTorino
Ospite
guarda francesca, ti riporto qui un quesito della pagina delle faq del mio blog....è molto istruttivo in merito ad un'altra clausola che potresti prevedere in preliminare...
D. - Sto vendendo tramite un'agenzia immobiliare il mio appartamento. Ho ricevuto tramite loro una proposta d'acquisto subordinata però alla condizione sospensiva della vendita della casa del proponente l'acquisto, per i prossimi sei mesi. Se accettassi, tale condizione bloccherebbe la vendita del mio senza la certezza dell'atto definitivo. Non c'è un modo per permettermi di lasciare in vendita il mio bene senza perdermi però questa proposta?
R. - Una soluzione potrebbe essere quella di avvalersi, in sede di accettazione, della facoltà di recedere unilateralmente dal contratto concluso, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., fintanto che permane la condizione sospensiva e, quindi, non è stata data ancora esecuzione al contratto. Per completezza, ai fini della corretta conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., la tua accettazione con facoltà di recesso unilaterale dovrà essere contro-accettata dal proponente l'acquisto e la sua contro-accettazione dovrà essere portata a tua conoscenza. Questo perchè un'accettazione non conforme alla proposta d'acquisto equivale a nuova proposta (art. 1326 comma 5 cod. civ.) (005D)
D. - Sto vendendo tramite un'agenzia immobiliare il mio appartamento. Ho ricevuto tramite loro una proposta d'acquisto subordinata però alla condizione sospensiva della vendita della casa del proponente l'acquisto, per i prossimi sei mesi. Se accettassi, tale condizione bloccherebbe la vendita del mio senza la certezza dell'atto definitivo. Non c'è un modo per permettermi di lasciare in vendita il mio bene senza perdermi però questa proposta?
R. - Una soluzione potrebbe essere quella di avvalersi, in sede di accettazione, della facoltà di recedere unilateralmente dal contratto concluso, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., fintanto che permane la condizione sospensiva e, quindi, non è stata data ancora esecuzione al contratto. Per completezza, ai fini della corretta conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., la tua accettazione con facoltà di recesso unilaterale dovrà essere contro-accettata dal proponente l'acquisto e la sua contro-accettazione dovrà essere portata a tua conoscenza. Questo perchè un'accettazione non conforme alla proposta d'acquisto equivale a nuova proposta (art. 1326 comma 5 cod. civ.) (005D)