Ah, ok, pensavo comunque si vedesse vecchio rogito.
Ok, quindi aspetto, anche se mi pare strano che manco escano le voci.
Sicura che sia sotto Consultazioni Personali?
Grazie ancora!
Agenzia delle Entrate - Cittadini - Consultazione personale - Che cos'è
Consultazione personale - Che cos'è
E’ possibile consultare, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, la banca dati catastale e ipotecaria relativamente agli immobili dei quali i
l soggetto richiedente, persona fisica o soggetto diverso da persona fisica (società, ente pubblico o privato, associazione),
risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
E’ possibile acquisire:
- le visure catastali attuali o storiche
- le planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane censite al Catasto dei Fabbricati
- gli estratti di mappa delle unità immobiliari censite al Catasto dei Terreni
- le ispezioni ipotecarie
- gli atti che costituiscono il titolo delle formalità di trascrizione e di iscrizione.
Per quanto concerne le visure catastali, il requisito soggettivo è correlato alla circostanza che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.
Per quanto concerne le ispezioni ipotecarie, il requisito soggettivo si ricava dalla circostanza che, nei registri immobiliari, il Richiedente risulta l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà - o di altro diritto reale di godimento - sul bene cui l’ispezione è riferita. Per individuare la “titolarità attuale”, di norma, si avrà riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del Richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad es. compravendite, permute, donazioni, acquisti a causa di morte, divisioni, decreti di trasferimento, sentenze di usucapione, ecc.), e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile).
Sono escluse dall’ambito dell’esenzione le ispezioni relative a trascrizioni “a favore” del Richiedente di domande giudiziali, di sequestri e di pignoramenti.
La titolarità di diritti reali di garanzia, ossia la posizione di “creditore ipotecario” non consente la consultazione in esenzione da tributi (ad esempio in caso di ipoteche iscritte “a favore” del Richiedente). Viceversa potranno essere consultate gratuitamente le ipoteche iscritte a suo “carico”.