CheCasa!

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Agente Immobiliare
Nunzio, per differente proprietà di un fondo servente rispetto a quello dominante, non si intende che il fondo dominante debba avere un solo proprietario e quello servente pure (e che i due debbano differire tra loro) ma che la "partita" dei proprietari del primo non corrisponda alla "partita" dei proprietari del secondo.

E' evidente che se la "partita" al momento della realizzazione dell'ampliamento fosse la medesima per entrambi gli immobili, neppure si potrebbe parlare di servitù.
D'altro canto, se in comune il manufatto risultasse regolare, il relativo permesso sarà stato richiesto e firmato dai proprietari di allora, risultando ben difficile affermare, in tutti i casi, che uno dei due abbia agito contro l'interesse dell'altro.

Ma, anche se fosse, sono passati più di 20 anni, e l'eventuale proprietario ingiustamente "spossessato" avrebbe dovuto nel frattempo avviare un'apposita azione giudiziaria al fine di mettere in discussione la permanenza di queste finestre.

Non solo ritengo che nessuno possa imporne l'eliminazione, ma anche che il confinante debba a sua volta rispettarne la funzione/destinazione, ad esempio evitando di realizzare muri di una certa altezza o di piantare alberi ad alto fusto in prossimità delle medesime.

Naturalmente, come già ti ho scritto, questo non ha nulla a che vedere con la regolarità urbanistica e farai molto bene, come hai precisato, a verificarla.
 

nunzio

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Privato Cittadino
caro checasa è intervenuto pignoramento immobiliare con vendita
nel 2013. credo che interrompa i termini.
l usucapione parla chiaro non è valida tra parenti ( padre e figlio o
fratello e sorella) non puo essere invocata.
 
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CheCasa!

Moderatore
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Agente Immobiliare
Ma questa finestra non era stata costruita prima del '94?
L'usucapione, nel caso di "tolleranza" del proprietario del fondo confinante non può essere invocata. Se questo confinante è un parente si dà per scontata la tolleranza... ma, parliamo di servitù di passaggio, non si può "tollerare" un ampliamento immobiliare. Quello che scrivi non ha senso.
Comunque l'elemento più importante è un altro: non vi è servitù!
 

nunzio

Membro Attivo
Privato Cittadino
era quello che volevo sapere non vi è servitu
scusami se se mi sono dilungato troppo e ho abusato
della tua pazienza
grazie
 
Ultima modifica di un moderatore:

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Nunzio, credo tu continui a non capire,
@Che_casa ha scritto non vi è servitù ma non nel senso che tu stai probabilmente dando.

Sempre se abbiamo afferrato la giusta sequenza dei fatti, al momento della realizzazione della finestra, e sempre che urbanisticamente l'ampliamento sia stato regolarmente autorizzato, non si poteva parlare di servitù per la semplice ragione che il complesso faceva parte di una unica partita-comproprietà.

Quando però il tutto è stato frazionato, ed una parte è stata assegnata a terzi, le cose restano nello stato di fatto, e non centrano nulla i 20 anni, l'interruzione dei termini eccetera.

Per questa particolare condizione, il c.c. ha previsto una particolare specie di servitù: il nome dato è "Destinazione del padre di famiglia art. 1062", dove non necessariamente deve essere stata posta in essere da un padre.....
è sufficiente sia stata posta in essere dall'originaria proprietà e permanga quando venga meno la medesima titolarità a seguito di un frazionamento

ARTICOLO 1062
Destinazione del padre di famiglia


La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova , che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Nunzio, credo tu continui a non capire,
@Che_casa ha scritto non vi è servitù ma non nel senso che tu stai probabilmente dando.

Sempre se abbiamo afferrato la giusta sequenza dei fatti, al momento della realizzazione della finestra, e sempre che urbanisticamente l'ampliamento sia stato regolarmente autorizzato, non si poteva parlare di servitù per la semplice ragione che il complesso faceva parte di una unica partita-comproprietà.

Quando però il tutto è stato frazionato, ed una parte è stata assegnata a terzi, le cose restano nello stato di fatto, e non centrano nulla i 20 anni, l'interruzione dei termini eccetera.

Per questa particolare condizione, il c.c. ha previsto una particolare specie di servitù: il nome dato è "Destinazione del padre di famiglia art. 1062", dove non necessariamente deve essere stata posta in essere da un padre.....
è sufficiente sia stata posta in essere dall'originaria proprietà e permanga quando venga meno la medesima titolarità a seguito di un frazionamento

ARTICOLO 1062
Destinazione del padre di famiglia


La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova , che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Confermo, era sotto questo profilo che cercavo di esprimermi... magari un po' maldestramente!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ultima modifica:

nunzio

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nunzio, credo tu continui a non capire,
@Che_casa ha scritto non vi è servitù ma non nel senso che tu stai probabilmente dando.

scrivo a voi per capire anzi per essere illuminato da questo forum.


riporto

Nel 1994 i figli suddividono la proprieta e tramite tacito accordo rimangono le aperture. Nel 2001 avviene il pignoramento della casa con il verde non costruito e la vendita viene effettuata nel 2013

la proprietà viene divisa tra i comproprietari e non venduta a terzi come erroneamente riportato da bastimento ma pignorata nel 2001 e venduta nel 2014. Come dice basimento non rientra nella sentenza 10822/00 che specifica
l art 1062

Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.
domanda
SEcondo il suo parere le finestre devono rimanere e anche una porta che da sul mio verde che ho comprato all asta
 
Ultima modifica di un moderatore:

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Nel 1994 i figli suddividono la proprieta e tramite tacito accordo rimangono le aperture.
Il che significa che le aperture preesistevano alla divisione. Per tacito accordo le aperture sono rimaste anche dopo la divisione

la proprietà viene divisa tra i comproprietari
... che consenzientemente, mantengono lo stato di fatto, come avevamo capito.

Nel 2001 avviene il pignoramento della casa con il verde non costruito e la vendita viene effettuata nel 2013
Se ho inteso bene tu hai comprato all'asta la porzione col verde, su cui preesistevano le finestre ed il passaggio: come più volte ti è stato spiegato, subentri nella situazione di fatto., che essendo stata tacitamente accettata al momento della divisione, permarrà anche dopo
L’art. 1062 c.c. rende rilevante ai fini giuridici una situazione di fatto che si concretizza in un asservimento di un fondo verso l’altro.

Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.
Citazione non pertinente, non applicabile al tuo caso

Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.

SEcondo il suo parere le finestre devono rimanere e anche una porta che da sul mio verde che ho comprato all asta
Si. Certamente per la finestra.
Appare paradossale la permanenza della porta, ma dovevi porti la domanda al momento dell'acquisto all'asta. Oggi credo non ti rimanga che negoziare una transazione per te onerosa per eliminare almeno la servitù della porta e del passaggio.

Puoi rimanere di opinione diversa, ma ti consiglio di muoverti con cautela: non so più cosa possiamo aggiungere per spiegarti la paradossale situazione in cui ti sei cacciato.
 

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