il regime di comunione è un regime che sembrerebbe imporre anche al dissenziente una quota di acquisti effettuati in vigenza di matrimonio, limitazione della sfera privata di un soggetto non autorizzata esplicitamente dalla Legge.
Opponendosi a questa limitazione, tralasciando considerazioni personali, la giurisprudenza, si veda la Sentenza 2 giugno 1989, n. 2688, ha chiarito che “in regime di comunione legale ciascuno dei coniugi può acquistare beni personali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 179 del codice civile, purché il coniuge non acquirente, presente al momento della stipula, dia il proprio consenso, che deve risultare dallo stesso atto di acquisto.”
In particolare, i Giudici hanno specificato che:
“Quando all'acquisto proceda uno solo dei coniugi, il consenso dato al riguardo dall'altro coniuge, purché nello stesso atto di acquisto qualora questo abbia per oggetto immobili o mobili iscritti in pubblici registri, impedisce la caduta del bene nella comunione pure fuori delle ipotesi (art. 179, comma 1 lettera c), d), f), codice civile) in ordine alle quali la legge espressamente vi ricollega siffatta conseguenza (art. 179, comma 2, codice civile)”.
In questo caso si ha quindi una deroga al regime di comunione di beni, in quanto pur essendo i due coniugi in regime di comunione, viene stipulato un atto pubblico (compravendita) che dispone diversamente.
Si conclude quindi che un immobile può essere escluso dalla comunione qualora:
· il coniuge non titolare del contratto di compravendita sia presente alla stipula dell’atto;
· nel contratto di compravendita sia riportato il consenso del coniuge.
Però trattandosi di dottrina e giurisprudenza il consiglio è di parlare con il tuo notaio che saprà aiutarti nella soluzione del problema
Opponendosi a questa limitazione, tralasciando considerazioni personali, la giurisprudenza, si veda la Sentenza 2 giugno 1989, n. 2688, ha chiarito che “in regime di comunione legale ciascuno dei coniugi può acquistare beni personali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 179 del codice civile, purché il coniuge non acquirente, presente al momento della stipula, dia il proprio consenso, che deve risultare dallo stesso atto di acquisto.”
In particolare, i Giudici hanno specificato che:
“Quando all'acquisto proceda uno solo dei coniugi, il consenso dato al riguardo dall'altro coniuge, purché nello stesso atto di acquisto qualora questo abbia per oggetto immobili o mobili iscritti in pubblici registri, impedisce la caduta del bene nella comunione pure fuori delle ipotesi (art. 179, comma 1 lettera c), d), f), codice civile) in ordine alle quali la legge espressamente vi ricollega siffatta conseguenza (art. 179, comma 2, codice civile)”.
In questo caso si ha quindi una deroga al regime di comunione di beni, in quanto pur essendo i due coniugi in regime di comunione, viene stipulato un atto pubblico (compravendita) che dispone diversamente.
Si conclude quindi che un immobile può essere escluso dalla comunione qualora:
· il coniuge non titolare del contratto di compravendita sia presente alla stipula dell’atto;
· nel contratto di compravendita sia riportato il consenso del coniuge.
Però trattandosi di dottrina e giurisprudenza il consiglio è di parlare con il tuo notaio che saprà aiutarti nella soluzione del problema