xEnder

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Privato Cittadino
Buongiorno. Mi scuso per la lunghezza del messaggio ma la situazione e' complicata e avrei bisogno del parere di qualche esperto per fare i passi necessari per assicurarmi di essere dalla parte giusta.

6 anni fa ho preso in affitto un appartamento in un piccolo edificio bifamiliare. Il vicino di casa ( al piano sottostante ) era entrato poco prima di me, appena dopo la consegna dell'edificio al proprietario. Quest'ultimo in questi anni devo dire che si è comportato molto bene sotto molti punti di vista ( alle mie - in verità - pochissime chiamate ha sempre risposto con velocità e precisione e non mi ha mai fatto patire alcun problema. E' sempre andato tutto liscio come l'olio quando si è trattato di fare riparazioni o altro. ) mentre sotto altri si è dimostrato quasi da subito un po particolare ( per esempio ho avuto il sospetto poi confermato da molti indizi e anche da alcuni vicini del quartiere ) che il proprietario di casa avesse l'abitudine di "cotrollare" l'edificio entrando dal cancello di cui ha tenuto le chiavi e spingendosi fin sul terrazzo che è di esclusiva pertinenza del mio appartamento.
Per il quieto vivere ho sempre evitato di far notare che questi comportamenti erano decisamente indesiderabili e al limite del legale.
Poi e' successa una cosa che ha rotto l'equilibrio.
Il vicino al piano di sopra, avendo un giardinetto, ha ospitato temporaneamente in stallo un cane di un'associazione. Il proprietario di casa - che era venuto a visitare me per farsi dare i soldi della bolletta dell'acqua - visti i due cani nel giardino ( avevano fatto un po di casino in verità, scavando e tirando terra in giro ) ha iniziato a lamentarsi con me del fatto che "due cani in casa no, o se ne vanno i cani o se ne vanno i vicni".
Questo e' stato il via di una burrasca durata due mesi.
La cosa divertente e' che anche io ho due cani ma lui ne ha visto sempre solo uno. L'altro e' cardiopatico e quasi nemmeno si alza dal cuscino.
Io mi son sottratto ad ogni tentativo di mettermi in mezzo. Il proprietario ha caricato a testa bassa il vicino dicendogli che doveva mandare via il cane, citando un fantomatico ( e da verifiche risultato poi inesistente ) regolamento comunale che limitava ad uno gli animali domestici, urlando che lo avrebbe sfrattato.
Il vicino aveva già in mente di andarsene perche' gli affitti son scesi e non paghiamo proprio poco per questa casa. La reazione del proprietario di casa gli aveva dato la scossa definitiva e quindi rispose: tranquillo, me ne vado.
Resosi conto del passo falso, il proprietario poi è tornato sui suoi passi chiedendo al vicino di ripensarci. Niente, nel frattempo quest'ultimo aveva trovato un'altra sistemazione e così iniziò il trasloco.
Da quel giorno mi son trovato il proprietario sotto casa più o meno ogni 2-3 giorni. E si che questa persona ha un lavoro e altre 9 case ( a quanto dice lui ) quindi mi sarebbe piaciuto che avesse anche altro da fare.
Dopo un paio di settimane, non avendo il conduttore ancora comunicato nulla ufficialmente, il locatario si è presentato con una raccomandata a mano che gli ha fatto firmare e che questi ha incautamente firmato per rendersi poi conto che quel che c'era scritto era l'esatto contrario della realtà. Nella lettera, il vicino di fatto aveva firmato una dichiarazione nella quale si impegnava ad andarsne. Peccato che fino a qualche ora prima era il locatario a giurare e spergiorare ( anche con me ) che lo voleva cacciare per via dei cani preche' ( testuali parole ) "due cani in casa no!"
Arriva la settimana della resa delle chiavi.
Lui arriva per un primo sopralluogo e dice che va tutto bene.
Io e il vicino ( siamo amici ormai ) ci mettiamo a tinteggiare come previsto dal contratto.
La sera della consegna delle chiavi succede il finimondo:
il locatario si presenta, fa il giro della casa, dice che va tutto bene.
Ma non rende la caparra.
Prende le chiavi e fa firmare al vicino ( di nuovo! ) una lettera nella quale il conduttore accetta di non avere indietro la caparra per altre due settimane in attesa che il locatario possa esperire una perizia fatta da esperti ( !!! ) per verificare lo stato della casa, al termine della quale avrebbe consegnato a mano un verbale con le contestazioni. Nel frattempo avrebbe mantenuto la caparra. Inoltre ( e questa e' FOLLIA ) il vicino si era impegnato firmando questa schifezza a rimborsare al locatario 67 euro pre la chiusura anticipata del contratto ( ma se era stato sfrattato?? ) e 50 euro per le spese delle perizie di cui sopra. Totale 117 euro. Gli interessi legali - casualita' ? - ammontavano a 116 euro.
Alla richiesta degli interessi legali, il locatario nicchia e dice che non gli risulta che si debbano pagare.
Il vicino firma incautamente e quando viene da me si rende conto di essere stato gabbato.
Chiama l'altro e gli dice che e' assurdo, che ha firmato una cosa folle.
La risposta? "Ma sei stato incauto a firmare".
Poi pero' il locatario fa marcia indietro e dice che la sua parola vale più di mille avvocati e che gli avrebbe dato tutto.
Poi pero' il giorno dopo va a vedere la casa e gli scrive un sms: avete dipinto la casa in modo scriteriato. domani vieni che dobbiamo parlare.
Il giorno dopo il locatario rende le chiavi al vicino imponendogli di RITINTEGGIARE perche' secondo lui la prima tinteggiatura non era fatta bene. Inoltre nota delle righe sulla porta blindata ( che da sull'esterno dell'edificio ). Non si tratta di graffi nel materiale ma di vernice del legno leggermente rigata. Una cosa visibile ma leggera.
Pretende la sostituzione del pannello per l'incredibile cifra di 350 euro ( la porta blindata in questione - NUOVA - gli era costata 800 euro sette anni prima ) che intendeva scalare.
Il vicino ha accettato tutte le condizioni di fatto vedendosi annullata la caparra.

Arriviamo a noi. Io tra un anno ho il 4+4 in scadenza. Potrei - dipende da quanta fortuna avrò con la banca - lasciare la casa anche prima perchè potrei riuscire a comprare una casa mia.
In ogni caso si porrà il problema di lasciare l'abitazione e so già da ora che sarà una battalgia tanto più che io ho quasi 2000 euro da riscuotere tra caparra e interessi.
La mia casa è tenuta benissimo. La cucina - di proprietà del locatario - anche se economica e ormai vecchia di 7 anni, è tenuta benissimo e gli elettrodomestici funzionano perfettamente. Le pareti son ben tenute, solo un paio di tasselli che toglierò a tempo debito. Non ho rotto mattonelle, serramenti. Niente.
Ma anche io ho la porta leggermente rigata. Dentro fuori per 7 anni con pacchi, borse, stenditoio.. ho un 6-7 segnetti e la porta s'e' scolorita tantissimo perche' è esposta alle intemperie e al sole. Cercherè di farmela pagare per nuova e mi terrà bloccato usando i 2000 euro di caparra?
Nominerà periti ( a mie spese ) e tratterrà i soldi finchè vorrà per costringermi a dipingere come vuole lui?
i segni sulla porta a mio avviso sono usura ordinaria. al più posso risarcirgli 20 euro ma 350 euro e' una follia. Ci sta marciando in modo schifoso per non rendere nemmeno un euro.
Come posso tutelarmi se inizia a comportarsi in questo modo?
Già ora sento che sta per arrivarmi addosso perchè sua madre ha telefonato ai miei vicini per sapere quanti cani ho ( qualcuno deve aver spifferato... ). Nel contratto non c'è scritto nulla sugli animali domestici quindi sto tranquillo. Se arriva a parlare di sfratto gli rido in faccia e cmq non firmo nulla.
Ma quando arriverà il giorno.. come potrò obbligarlo a ridarmi i miei soldi?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Di base se e' un deposito cauzionale lui potrebbe trattenere la somma se vi sono pendenze (spese condominiali ancora da pagare) ma non incamerarla per danni se non sei d'accordo. Per incamerarla deve chiamarti in giudizio e far valere le sue eventuali ragioni. Il giorno della consegna prima di consegnare le chiave fate il verbale di riconsegna dove stabilite se c'e' qualche pendenza e lo stato dell'immobile in dettaglio.Se lui non ti chiama in giudizio e trattiene la caparra lo chiami tu per la restituzione.E' a suo carico l'onere di dimostrare i danni.
GLi interessi sono comunque dovuti.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Come posso tutelarmi se inizia a comportarsi in questo modo? Ma quando arriverà il giorno.. come potrò obbligarlo a ridarmi i miei soldi?

Dal quesito sembra di capire che la caparra di cui si parla sia il deposito cauzionale. Questo ha la funzione di garanzia preventiva dell’adempimento degli impegni presi, alla stipula del contratto, da parte del conduttore, vale a dire del regolare pagamento del canone d’affitto fino al ripristino dei danni eventualmente arrecati ai locali oggetto di contratto: il deposito cauzionale non può essere trattenuto per altri scopi.

Pertanto, il locatore, nel caso in cui il conduttore non adempia alle proprie obbligazioni, può trattenere (in tutto o in parte) il deposito cauzionale, tanto più ove nel contratto sia inserita una clausola che subordina la restituzione all’avvenuta verifica dei locali. Il deposito passa in proprietà del locatore (il deposito è un pegno irregolare) e i frutti vengono da lui acquisiti (diversamente dal pegno regolare di cosa fruttifera): il locatore può liberamente disporre di questa somma con il solo obbligo di restituirla, aumentata o meno di interessi legali o bancari (la fruttuosità del deposito cauzionale, prevista dall’art. 11 della legge n°392/1978, è derogabile nelle locazioni “libere”), quando venga meno la causa della garanzia, ovvero sia verificato l’adempimento. Trattenere non vuol dire, però, appropriarsene. Per appropriarsene il locatore, in presenza di danni, può:

a) addivenire ad una transazione extragiudiziale scritta con il conduttore;

b) al termine della locazione, dimostrare le proprie ragioni in sede giudiziale per l’attribuzione del deposito cauzionale, in cui verranno valutate e conguagliate le voci dare e avere.

I fori dei tasselli nel rivestimento della cucina derivanti dalla necessità di appendere pensili o quant’altro e le imperfezioni della porta d’ingresso ed altri simili eventi, consequenziali al deterioramento derivante dall’uso della cosa locata, non vanno ripristinati a tue spese. In ogni caso, il locatore che lamenti danni da difetto di manutenzione ordinaria e, più precisamente, un anormale deterioramento del bene derivante dall’uso che di esso ne ha fatto il conduttore, deve provarne non solo l’esistenza, ma quantificarne la consistenza e tale onere probatorio non può ritenersi assolto con la mera allegazione di una perizia di parte o una fattura concernente le supposte spese di ripristino sostenute dal locatore stesso sul bene locato.

In assenza di una descrizione analitica dell’immobile al momento dell’inizio della locazione ossia di un verbale di consegna (tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, stato dei serramenti ecc.) né il locatore né il conduttore possono provare l’eventuale entità dei danni. La frase inserita a contratto “in buono stato locativo” deve ritenersi una semplice presunzione superabile con la prova che il conduttore non ha ecceduto, art. 1590 cod. civ., nell’uso normale dell’immobile: in ogni caso l’accertamento è sempre demandato al giudice di merito.

Qualora poi il locatore trattenga il deposito cauzionale senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione dello stesso, puoi chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del credito a te spettante e, a questo punto, spetterà al locatore, in sede di opposizione, fare valere le proprie ragioni in merito ai danni lamentati.
 
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od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Da cosa si desume la derogabilità nelle locazioni "libere"?
Diciamo che e' interpretativa a parere del giudice ...... :)

http://www.giurisprudenzamodenese.it/?p=826
Qualche giudice pero' la pensa diversamente ...

http://www.anaci.piemonte.it/contenuti/487-cauzione/3079-cassazione-08-01-2010-n-75-lobbligo-di-corrispondere-gli-interessi-sul-deposito-cauzionale-è-norma-imperativa-e-non-derogabile-contrattualmente.html

:)

Io propendo per la seconda interpretazione .....
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il secondo link posta una sentenza di cassazione: essendo la cassazione l'ultimo grado di giudizio , continua a ritenersi una interpretazione o di fatto pone fine ad interpretazioni difformi?
A questo fine ci si deve riferire solo alla cassazione a sezioni riunte?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Il secondo link posta una sentenza di cassazione: essendo la cassazione l'ultimo grado di giudizio , continua a ritenersi una interpretazione o di fatto pone fine ad interpretazioni difformi?
A questo fine ci si deve riferire solo alla cassazione a sezioni riunte?

Diciamo che le sentenze nel nostro sistema non sono vincolanti. Certo hanno un peso.Quelle delle sezioni unite poi hanno lo scopo di uniformare l'interpretazione della legge quindi e' poco probabile che un giudice disattenderà l'orientamento espresso.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La sentenza di Cassazione n°75/2010 riportata da od1n0 è relativa ad un contratto ad uso diverso dall’abitativo, nato sotto la legge n°392/1978, ed è perfettamente logico che il giudice di legittimità abbia dichiarato illlegale il deposito cauzionale infruttifero, in quanto detti contratti cadono sotto la scure dell’art. 79 della legge medesima, ma abrogato, per le locazioni ad uso abitativo, dall’art. 14, comma 4 della legge di riforma n°431 del 1998.

Il deposito cauzionale matura sempre interessi legali per i contratti ad uso diverso, ai quali continuano ad applicarsi imperativamente i precetti contenuti nell’art. 11 della legge n°392/1978, argomento mai messo in discussione dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La questione in dibattito verte, invece, sulla derogabilità o meno dell’art. 11 della legge n°392/1978 nei contratti ad uso abitativo c.d. “liberi”. I risultati interpretativi raggiunti dalla dottrina non sono univoci né omogenei, anche se la maggior parte degli studiosi pare orientata nel senso di ritenere derogabile – stiamo sempre parlando di contratti a canone libero – non solo il regime della fruttuosità del deposito cauzionale, ma anche della determinazione della sua consistenza che si ritiene, oggi, ben potrebbe essere pattuita in misura superiore alle tre classiche mensilità di canone, senza, per questo, incorrere nella nullità prevista dai commi 1 e 4 (seconda parte) dell’art. 13 della legge n°431/1998. Dove l’art. 79 vieta “qualsiasi vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge” senza alcuna distinzione di sorta (divieto ad ampio raggio), l’art. 13 vieta solo le modifiche che portano “ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito” (divieto più limitato).

Una prima indicazione viene fornita dallo spirito stesso della nuova legge di riforma che ha dato alle parti contrattuali una maggiore autonomia contrattuale nella determinazione dell’entità del canone. Ora, se le parti possono determinare liberamente la misura dell’obbligazione principale del loro contratto (canone), non si capisce perché non possano, in linea con tale liberalizzazione, accordarsi su un aspetto accessorio del contratto stesso, quale, appunto, la disciplina relativa alla consistenza e alla fruttuosità o meno del deposito cauzionale, senza dimenticare, poi, che il conduttore potrebbe benissimo portare a garanzia una fideiussione per un importo perfino maggiore a tre mensilità di canone.

E’ stato, poi, osservato come l’eventuale tentativo di ricondurre la pattuizione di un deposito infruttifero ad una perdita pecuniaria in capo al conduttore e ad un incremento surrettizio del canone e alla conseguente previsione di nullità, di cui al’art. 13, comma 4 della legge 431/1998, è da ritenersi distonico rispetto al dettato letterale che si riferisce alla nullità della “attribuzione al locatore di un canone superiore a quello contrattualmente stabilito”. In buona sostanza, la norma richiamata sanziona di nullità i soli accordi relativi al “canone” difformi rispetto a quanto risulta dal contratto “scritto e registrato” (art. 13, co.1 della citata legge).

Ne consegue, pertanto, che, con riferimento alle sole locazioni ad uso abitativo a canone libero, instaurate successivamente all’entrata in vigore della legge n°431/1998, la disciplina del deposito cauzionale appare derogabile anche a favore del locatore, anche se su tale aspetto sarebbe necessario un chiarimento (che si fa attendere) da parte della Suprema Corte (ad oggi l’unica sentenza disponibile è quella del Tribunale di Modena citata da od1n0).

Di contro, per le locazioni ad uso abitativo convenzionate c’è poco da fare: il locatore deve uniformarsi ai contratti-tipo allegati al DM 30 dicembre 2002 che non stabiliscono limiti al deposito cauzionale (salvo limiti e disposizioni particolari imposte dalle convenzioni locali), ma dispongono che il deposito debba essere produttivo di interessi legali riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
 
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od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
La sentenza di Cassazione n°75/2010 riportata da od1n0 è relativa ad un contratto ad uso diverso dall’abitativo, nato sotto la legge n°392/1978, ed è perfettamente logico che il giudice di legittimità abbia dichiarato illlegale il deposito cauzionale infruttifero, in quanto detti contratti cadono sotto la scure dell’art. 79 della legge medesima, ma abrogato, per le locazioni ad uso abitativo, dall’art. 14, comma 4 della legge di riforma n°431 del 1998.
Vero pero' dovrebbe restare applicabile l'articolo 11 della 392 1978 anche ai contratti della 431 1998 che non e' stato abrogato dall'articolo 14 comma 4 delle stessa legge e che prevede che sia produttivo di interessi a prescindere all'articolo 79; secondo la sentenza 75 2010 ha natura imperativa e non viene fatto nessun riferimento all'articolo 79. Quindi la cosa rimane molto dubbia...... Lo stesso giudice di Modena cita i dubbi in dottrina nonostante la sua interpretazione avversa.
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
So che l'ora volge al desio...., mi risponderai un altro giorno.

Le vs argomentazioni mi stuzzicano sempre, perchè vorrei imparare a leggere le leggi. Ora la 431 mi risulta abroghi diversi articoli della 392/78 ma non l'art. 11 sul deposito cauzionale. Non essendo espressamente citato tra quelli abrogati per le locazioni abitative l'art. 11, perchè si può presumere la derogabilità? Mi pare che riferirsi al solo ragionamento della nullità non prevista sia un pò tirato per i capelii.

pos: ci siamo sovrapposti
 

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