Art. 1759 codice civile, secondo comma.
Non mi pare circostanza estranea ai nostri codici.
Art 1759 c.c.: il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
..e vabe’..
Continuiamo a fare Accademia.
Mettendo in campo più confusioni che nozioni.
Un conto, e’ rispondere, di un eventuale danno eo per una omissione, altro conto e’ “garantire”.
Quando comperi un veicolo, oppure un semplice elettrodomestico, la garanzia prestata, assicura il corretto funzionamento del prodotto GIA’ acquistato.
Financo a sostituirlo completamente con uno identico.
Non e’ la stessa cosa.
Per garantire al mediatore occorre prestare fidejussione.
Senza che il contratto sia stato prima concluso cosa e come garantisce..?
Ma pure se vi riferivate alla garanzia per l'esecuzione del contratto;
Una condizione tassativa, e’ quella che il mediatore, si tenga nascosto i nomi di un contraente.
Ratio prevista perche’ cio’ rimane una facolta’ dell’intermediario.
Che puo’ benissimo farlo.
Mentre l’altra e’ sempre quella.
Ovvero che l’affare sia stato gia’ concluso.
Se il mediatore, garantisce nella fase di proposta, va da se’ che si renderebbe imparziale.
Commettendo il Delitto, pure questo alzato sempre a gran voce, dalle vostre cattedre accademiche.
Garantire, nella fase della proposta, significa muoversi attraverso delle norme, diverse da quelle largamente utilizzate e riconosciute dai nostri codici.