A 1) A seguito dell’entrata in vigore della L. 39/89, il mediatore è una figura professionale, debitamente inquadrata all’interno di un ruolo professionale, per accedere al quale è necessario il possesso di determinati requisiti (cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE o residenza nello Stato Italiano se stranieri extra comunitari; godimento dei diritti civili; residenza nella circoscrizione della CCIAA nel cui ruolo ci si intende iscrivere; non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati per delitti contro la PA, la fede pubblica…) oltre che il superamento di un esame da sostenere presso le Camere di Commercio competenti per territorio (salvo possesso di laurea in materie giuridiche o commerciali ovvero diploma superiore di secondo grado di indirizzo commerciale), e l’assenza di causa di incompatibilità (es. l’impiego pubblico o privato…art. 5 comma 3 L. 39/89). Successivamente, ai sensi dell’art. 18, L. 57/01, è stata altresì richiesta la prestazione di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Il possesso di tutti questi requisiti e la conseguente iscrizione all’albo vengono richiesti, oltre che ai soggetti che, come persone fisiche esercitano professionalmente la mediazione immobiliare, anche a coloro che occasionalmente prestano detta attività (art. 4 L. 39/89) ed ai legali rappresentanti delle Società di mediazione. Nell’ambito delle Società di mediazione l’iscrizione all’albo dei mediatori costituisce un onere anche per tutti coloro che, per organigramma o attribuzioni, societarie o di fatto, sono preposti alla attività di mediazione. Devono pertanto ritenersi esonerati dall’obbligo di iscrizione al ruolo i soggetti che svolgono, all’interno di una Società immobiliare o alle dipendenze di un singolo Agente, attività strumentali o accessorie all’esercizio della mediazione quali attività pubblicitarie, di segreteria, di cartellonistrica….
Verosimilmente anche i collaboratori addetti al mero accompagnamento dei potenziali clienti in visita all’immobile, possono rientrare nella categoria di soggetti che svolgono attività accessoria e strumentale alla mediazione ed in quanto tali esonerati dagli oneri di iscrizione.
Qualche dubbio può sussistere per ciò che attiene la figura dei collaboratori di agenzie immobiliari che si occupano del raccoglimento degli incarichi di vendita e delle proposte irrevocabili di acquisto laddove, al momento del rilascio, le condizioni dettate per la vendita o l’acquisto non abbiano costituito oggetto di una trattativa specifica. In questi casi è tuttavia facile ritenere che l’essere intercorse o meno delle trattative, potrà costituire oggetto di apposita attività istruttoria, in un eventuale contenzioso giudiziale.
Questo articolo " del patronato forense " nel suo ultimo capoverso Mi lascia qualche dubbio su quello che Voi dite circa i collaboratori ...