In tutti i contratti di locazione immobiliare, in genere, è presente la clausola. "
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto". Non è indispensabile registrare la scrittura privata di garanzia: la registrazione dell’atto è data semplicemente dalla necessità di superare eventuali contestazioni che potessero sorgere successivamente (ad es. smarrimento del documento). La registrazione è un adempimento di natura fiscale, connesso all’imposta di registro, avente valore di strumento idoneo ad attribuire all’atto data certa rispetto ai terzi. La norma codicistica (art. 2704, primo comma), infatti recita: “
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo a terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata […]”.
Pertanto, nel caso in cui si intendesse registrare la garanzia personale prestata da persone fisiche, occorrerà versare:
a) l’imposta di registro sulla garanzia (importo di garanzia x 0,50% con minimo di € 200,00) = Modello F23 (cod. trib. 109T);
b) l’imposta di registro in misura fissa (€ 67,00) sull’atto integrativo del precedente contratto = Modello F23 (cod. trib. 109T):
c) l'imposta di bollo (€ 16,00 per ogni quattro facciate o cento righe).
Nota: la risoluzione n°14/2014 non ha ancora istituito un codice tributo per il versamento mediante il modello F24 Elide dell’imposta di registro in caso di integrazioni contrattuali e sulla garanzia.
E su questa nota (stremata dal Golgota fiscale italiano), chiudo qui e scappo in stazione.