La risposta è SI... o meglio... le tue descrizioni non trovano riscontro sui fatti, perchè bisogna vedere cosa è stato fatto e quali articoli del Regolamento Edilizio, Beni architettonici e paesaggistici, regolamenti d'Igiene, ecc. possono permettere deroghe in situazioni particolari ed i centri storici rientrano tra questi ...
Dirti nel particolare, cosa permette di far decadere l'agibilità esistente, bisogna guardare i primi articoli del regolamento d'igiene, (in particolare nel campo di applicazione);dove indica se e come si può mantenere l'agibilità ...
Ad esempio, l'art. 3.0.0. del RI Tipo della Lombardia, indica cita: "...Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di
ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, si applicheranno le norme dei presente titolo, fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari. Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale. A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata. Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengano concesse dal Sindaco, con l’atto autorizzativo e/o do concessione, su conforme parere espresso dal Responsabile del Servizio d'igiene....», come potrai notare lavori anche parziali che modifica la situazione attuale, comporta l'applicazione delle norme vigenti.
Spero esserti stato d'aiuto.