studiopci

Membro Storico
Se la proposta indica "eredi del de cuius" l'unico soggetto a cui intestare l'assegno e' l'AI. La cosa deve essere indicata correttamente in proposta ma è fattibile proprio in base a quanto sopra.
Scusa Enzo ma una proposta indicante " gli eredi del de cuius " è una proposta nulla, la proposta deve riportare e contenere ( pena nullità ) :

- la precisa descrizione del bene o dei beni;
- l’esatta individuazione del proprietario e dei proprietari e dell’acquirente o degli acquirenti;
- le obbligazioni del venditore e dell’acquirente;
- il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;
- le condizioni della compravendita e le garanzie della stessa;
- i documenti di provenienza del bene o dei beni;
- l’indicazione della presenza di eventuali formalità ipotecarie;
- la decorrenza del possesso del bene o dei beni;
- termine entro cui concludere il contratto definitivo.

L'agente immobiliare non può in nessun modo intestarsi Il deposito in garanzia, essendo questa una precisa obbligazione che deve essere esercitata tra gli attori del contratto, l'AI deve e può essere depositario della garanzia ( art. 1768 e ss del CC ) di cui è responsabile.

Ripeto che volendo cavillare la proposta sicuramente è annullabile o addirittura nulla per vizio e forma ed una lettura della stessa potrà darne maggiore sicurezza, ma credo però che sia il caso di risolvere velocemente la cosa, per cui penso ( come ho già detto ) che la soluzione migliore sia avvisare l'agente che si è proceduto all'annullamento dell'assegno e contestualmente riscrivere la proposta nella quale, però questa volta si avrà cura di specificare meglio il tutto ,casomai con l'aiuto dell'amico avvocato . Fabrizio
 

Diegodeas

Nuovo Iscritto
Insieme ad una copia della proposta di acquisto, l'AI mi ha fornito un foglio denominato "Visura storica dell'immobile", in cui sono elencati i numerosi (ben 9!) intestatari dell'unità immobiliare, che a quanto pare sono i figli di quello che era il proprietario, che è deceduto da alcuni anni.
Mi è parso inoltre di capire, dalle confuse parole dell'agente, che uno degli eredi sia contrario alla vendita, e che forse (mia supposizione) non ha dato il mandato per vendere l'immobile.
Preciso inoltre che l'AI ha scritto nella proposta d'acquisto, alla voce "destinatario della proposta di acquisto", il nome di uno solo dei proprietari.
Io non mi ero preoccupato di questo, poichè l'AI mi aveva detto che era sufficiente scrivere il nome di uno dei fratelli (quello a cui gli altri fratelli avevani dato l'incarico di occuparsi della vendita).
Solo oggi mi è parso di aver capito che c'è uno o più fratelli che forse non vorrebbero vendere.

Non ci sto capendo più niente!

Indubbiamente la colpa maggiore di questa situazione la ho io, che sono stato così cretino da fare questa maledetta proposta di acquisto.

Spero che non me ne dovrò pentire.
 

studiopci

Membro Storico
la cosa comincia ad assumere aspetti di maggiore chiarezza, se la proposta è stata indirizzata ad uno solo dei proprietari e non è stato indicato chiaramente in proposta che per la vendita l'intestatario della proposta intende ricorrere " alla vendita di cosa altrui " , la stessa è nulla aldilà di ogni dubbio, per cui a questo punto rivolgiti al tuo amico avvocato e fatti aiutare nella redazione della lettera di nullità della proposta e annulla l'assegno.Fabrizio
 

Rosa1968

Membro Storico
Ecco il nodo della matassa. Hai firmato un conferimento di incarico per acquisto di immobile. Ovvero, ti sei affidato a loro per promuovere la conclusione del contratto di compravendita (??????) con la proposta allegata.A loro anche se il contratto non andasse a buon fine, spetta il rimborso spese ...... E' irrevocabile questo contratto fino alla sottoscruzione del compromesso. Ora manda la proposta.
 
E

enzo6

Ospite
Scusa Enzo ma una proposta indicante " gli eredi del de cuius " è una proposta nulla, la proposta deve riportare e contenere ( pena nullità ) :

- la precisa descrizione del bene o dei beni;
- l’esatta individuazione del proprietario e dei proprietari e dell’acquirente o degli acquirenti;
- le obbligazioni del venditore e dell’acquirente;
- il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;
- le condizioni della compravendita e le garanzie della stessa;
- i documenti di provenienza del bene o dei beni;
- l’indicazione della presenza di eventuali formalità ipotecarie;
- la decorrenza del possesso del bene o dei beni;
- termine entro cui concludere il contratto definitivo.

L'agente immobiliare non può in nessun modo intestarsi Il deposito in garanzia, essendo questa una precisa obbligazione che deve essere esercitata tra gli attori del contratto, l'AI deve e può essere depositario della garanzia ( art. 1768 e ss del CC ) di cui è responsabile.

Ripeto che volendo cavillare la proposta sicuramente è annullabile o addirittura nulla per vizio e forma ed una lettura della stessa potrà darne maggiore sicurezza, ma credo però che sia il caso di risolvere velocemente la cosa, per cui penso ( come ho già detto ) che la soluzione migliore sia avvisare l'agente che si è proceduto all'annullamento dell'assegno e contestualmente riscrivere la proposta nella quale, però questa volta si avrà cura di specificare meglio il tutto ,casomai con l'aiuto dell'amico avvocato . Fabrizio

Tutto giusto ma salvo diversi accordi tra le parti.
 

studiopci

Membro Storico
Tutto giusto ma salvo diversi accordi tra le parti.
Scusa Enzo, ma la proposta è un contratto unilaterale che se accettato assume valore e pone precisi obblighi in capo agli attori, ed un contratto deve avere e rispettare precisi requisiti a pena di nullità,l'Ai in qualità di mediatore in questo caso non può e non deve avere nessun coinvolgimento in merito e non può avere altra veste che l'imparzialità... se avesse un mandato a rappresentare o delega a... allora la cosa sarebbe diversa ma non potrebbe svolgere il duplice incarico. Fabrizio
 
A

Abakab

Ospite
A garanzia del puntuale pagamento del compenso provvigionale concordato, nonché di ogni ulteriore impegno assunto con il presente conferimento di incarico, il sottoscritto costituisce presso la società incaricata un deposito cauzionle infruttifero del complessivo importo di euro 7000,00.
Mi chiedo anche se è lecito chiedere garanzie su un diritto non ancora acquisito .. bah .. sempre che questa sia una mediazione e non un mandato .. ci vorrebbe un legale .. nessuno in linea ??!!
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto