real-casa ha scritto:
Ok, grazie mille, ma partiamo dall'inizio, cosa dice la norma?
è un po' lunghetta, magari la faccio a puntate
1° puntata.
La storia legislativa è lunghetta e impegnativa da raccontare, comunque abbrevio dicendo che con il D.lgs. 231 del 26.11.2007 le agenzie di affari in mediazione immobiliare sono obbligate a:
- Comunicare al MEF le violazioni all’uso di contante e titoli al portatore superiori ad € 5.000[/*:m:2a12k087]
- Collaborare con UIC per fornire i dati da esso richiesti [/*:m:2a12k087]
- Prevenire operazioni di riciclaggio tramite la formazione dei dipendenti collaboratori. [/*:m:2a12k087]
- Istituire un archivio unico cartaceo o informatico al fine di:
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- Identificare la clientela [/*:m:2a12k087]
- Registrare e conservare i dati relativi ad operazioni poste in essere che comportavano la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500.- euro[/*:m:2a12k087]
- Segnalare all’UIC le operazioni sospette[/*:m:2a12k087]
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il che si esplicita di fatto:
- Tenuta dell'Archivio Unico
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- Modalità "informatica" anche presso terzi (cioè comprando uno dei tanti programmetti schifosini che fanno questo per gli AI[/*:m:2a12k087]
- Modalità "cartacea", cioè tenendo in Agenzia dei particolari moduli atti alla registrazione dei dati necessari[/*:m:2a12k087]
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[*]Segnalazione delle operazioni sospette all'UIC in realtà di recente sostituito dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) (cioè operazioni che l'AI sospetti siano attuate per riciclare il denaro)[/*:m:2a12k087]
[*]Predisporre le misure e la documentazione prevista dal codice della privacy per garantire la protezione dei dati acquisiti e gestiti[/*:m:2a12k087]
[*]Assicurare la migliore protezione possibile dei dati[/*:m:2a12k087]
[*]Assicurare le misure minime di sicurezza in base a quanto enunciato dal DPS[/*:m:2a12k087][/list:u:2a12k087]
Prima di affrontare il "come si fanno tutte queste belle cose" un cenno alle sanzioni giusto per capire che
va fatta tutta sta roba, e anche bene.
Sanzioni penali in caso di violazioni:
- l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.[/*:m:2a12k087]
- esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.[/*:m:2a12k087]
- chi omette di effettuare la registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.[/*:m:2a12k087]
- chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.[/*:m:2a12k087]
- Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui ai comma 1, 2 e 3 è raddoppiata.[/*:m:2a12k087]
- Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera h), e comma 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall’articolo 36, comma 4 o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 3.[/*:m:2a12k087]
- chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4,
è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.[/*:m:2a12k087]
- Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza carte di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di pagamento o qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.[/*:m:2a12k087]
Sanzioni amministrative in caso di violazioni:
- L’omessa istituzione dell’Archivio Unico è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 500.000 dal 29/12/2007 Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. [/*:m:2a12k087]
- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera d), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. [/*:m:2a12k087]
- L’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. [/*:m:2a12k087]
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. [/*:m:2a12k087]
- Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. [/*:m:2a12k087]
- ... e ce ne sono altre che vi risparmio, tanto la morale è chiara.[/*:m:2a12k087]
... continua
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