luigiraimondo
Membro Junior
Si vuole sapere se secondo voi l'art 1118 del cc al comma 2 nella parte che dice
''il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.'' norma imperativa!
Se secondo voi contraddice lo stessa comma 1 nella parte :
'' il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene .'' ( può disporre anche la rinuncia??)
Ed inoltre entra in contrasto con l'art 1118 cc ::
art. 1117. (1)
parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
non ho capito il condomino non può rinunciare ai suoi diritti, ma il titolo può disporre diversamente???? Ma che cavolo di contraddizione è questa!!
Aspetto un vostro parere........ Cordialmente luigi raimondo
''il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.'' norma imperativa!
Se secondo voi contraddice lo stessa comma 1 nella parte :
'' il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene .'' ( può disporre anche la rinuncia??)
Ed inoltre entra in contrasto con l'art 1118 cc ::
art. 1117. (1)
parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
non ho capito il condomino non può rinunciare ai suoi diritti, ma il titolo può disporre diversamente???? Ma che cavolo di contraddizione è questa!!
Aspetto un vostro parere........ Cordialmente luigi raimondo