Vado per ordine, poi spero che riusciamo a uscirne.
Che cosa c'entra l'assegno circolare con la "rivelazione" del nome del venditore?
E tu, scusa, come la fai fare una proposta ai tuoi clienti.... senza dirgli il nome del proprietario, da inserire in proposta??????
Peraltro ti informo che anche l'assegno bancario DEVE, per legge, contenere il nome del beneficiario. Viceversa l'assegno è nullo (e se tu accetti di riceverlo, ne sei responsabile).
E su.
Visto che ti piace citare, cita quello che ti ho scritto:
Hai "controbattuto" sul nulla, qui come in altri casi.
E su.
Certo che esiste il valido motivo per rifiutare un assegno bancario: oltre agli altri che ho indicato, basta e avanza il rischio di scoperto. Ovvero il fatto che il venditore viene messo a rischio. Basta e avanza per rifiutare, sempre che non si ritenga prevalente il vantaggio per l'agente immobiliare.
Ti ricordo che questo stesso post è nato per la domanda di un signore che chiedeva se poteva pagare la caparra con un assegno SCOPERTO.
E alcuni altri partecipanti, compresi alcuni agenti immobiliari, hanno pure tollerato.
E su.
Questo perchè l'agente, come qualsiasi cittadino, ha il dovere di conoscere la legge e di sapere che un assegno mancante di qualsiasi degli elementi obbligatori, è radicalmente nullo.
Inoltre l'agente DEVE avvisare il venditore che l'assegno bancario, in quanto tale, non è un mezzo di pagamento e che potrebbe essere scoperto (art. 1759 c.c.).
A parte i suddetti due casi, l'agente può benissimo rifiutare l'assegno bancario sulla base dell'istruzione in tal senso impartita dal venditore (art. 1746 c.c.)
Al quale lo stesso buon agente immobiliare avrà spiegato, fin dalla firma dell'incarico, che accettare assegni bancari comporterebbe per lui un rischio del tutto inutile (e che magari potrebbe accettare un assegno bancario solo a titolo provvisorio, con obbligo di consegna di un corrispondente assegno circolare fin dal momento stesso della comunicazione di accettazione della proposta).
E pertanto il buon agente immobiliare avrà riportato sul contratto di incarico di vendita tale disposizione del venditore. A quel punto l'agente ha l'obbligo di osservare le lecite disposizioni del Venditore.
Molto banale.
Sempre come ho già inutilmente scritto, il venditore ha tutto il diritto di rifiutare l'assegno bancario.
Vedi per es. Trib. Milano, 24‐1‐2014 "L’effetto liberatorio conseguente al pagamento tramite assegno bancario consegue alla riscossione della somma portata dal titolo, dovendosi la consegna del titolo considerare effettuata pro solvendo salva la volontà contraria delle parti. Dunque lʹassegno bancario non è un mezzo regolare di pagamento e può essere rifiutato”.
O anche Cass. 20643/2014: "nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso". (...) "Si tratta di regole che hanno trovato temperamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto equipollenti del danaro contante eventuali titoli di credito (in particolare assegni circolari, di valore equivalente e di sicura copertura (Cass., sez. 2A, sentenza n. 27520 del 2008)."
E su.
Ho detto che consegnare un assegno circolare è perfettamente e facilmente possibile per qualsiasi compratore, cioè per chiunque si metta in una transazione enorme come comprare una casa, rispetto alla quale gli oneri e il tempo richiesti per il procacciamento di un assegno circolare sono letteralmente una bazzecola.
Non è certo per aiutare il compratore, che certi agenti immobiliari accettano e anzi sollecitano l'assegno bancario, nonostante il rischio di scoperto per il venditore, che oltretutto tacciono (in spregio all'art. 1759 c.c.): è per sbrigarsi a chiudere il preliminare e - salve le condizioni sospensive - incassare.
Ho anche detto che farsi consegnare assegni circolari è una buona regola professionale allo scopo di proteggere il venditore da possibili problemi.
Una regola che - sì - diventa un obbligo se il BUON agente immobiliare fa quello che ho scritto sopra, e cioè inserisce in incarico di vendita il divieto di pagamento con assegno bancario.
Chiuderei qui anche io.
Non so tu, io non sono qui per fare combattimenti.non ho fatto altro che controbattere alle tue inesattezze
Ma che dici .... Ma che c'entra la privacy.E quindi dai il nominativo del proprietario ancor prima della stipula della proposta?
Che cosa c'entra l'assegno circolare con la "rivelazione" del nome del venditore?
E tu, scusa, come la fai fare una proposta ai tuoi clienti.... senza dirgli il nome del proprietario, da inserire in proposta??????
Peraltro ti informo che anche l'assegno bancario DEVE, per legge, contenere il nome del beneficiario. Viceversa l'assegno è nullo (e se tu accetti di riceverlo, ne sei responsabile).
E su.
E chi ha mai detto il contrario.“Esiste la possibilità di regolarizzare (pagamento tardivo)
Visto che ti piace citare, cita quello che ti ho scritto:
Per caso "Fiscomania" ti ha detto pure che il "tardivo pagamento" è un "mancato pagamento"?L'emissione di assegno scoperto conduce, subito, non solo alle sanzioni pecuniarie ma anche - in caso di mancato pagamento - all'inclusione automatica in centrale rischi
Hai "controbattuto" sul nulla, qui come in altri casi.
E su.
Beh, se non leggi quello che scrivo, non so più cosa dirti. Non posso continuare all'infinito a ripetere le stesse cose.Non esiste nemmeno un valido motivo per rifiutare
Certo che esiste il valido motivo per rifiutare un assegno bancario: oltre agli altri che ho indicato, basta e avanza il rischio di scoperto. Ovvero il fatto che il venditore viene messo a rischio. Basta e avanza per rifiutare, sempre che non si ritenga prevalente il vantaggio per l'agente immobiliare.
E certo che parto già prevenuto. Che esistono gli assegni scoperti lo sanno pure i polli, scusa eh.sennò parti già prevenuto
Ti ricordo che questo stesso post è nato per la domanda di un signore che chiedeva se poteva pagare la caparra con un assegno SCOPERTO.
E alcuni altri partecipanti, compresi alcuni agenti immobiliari, hanno pure tollerato.
E su.
Chissà che succede se un privato vuole fare una proposta di acquisto, l’agente immobiliare rifiuta l’assegno bancario
L'agente non solo può, ma DEVE rifiutare un titolo di pagamento nullo - come per esempio un assegno bancario mancante degli elementi obbligatori come la data, il nome del beneficiario, l'importo etc.l’agente immobiliare non ha titolo per decidere quale metodo di pagamento accettare e rifiutare
Questo perchè l'agente, come qualsiasi cittadino, ha il dovere di conoscere la legge e di sapere che un assegno mancante di qualsiasi degli elementi obbligatori, è radicalmente nullo.
Inoltre l'agente DEVE avvisare il venditore che l'assegno bancario, in quanto tale, non è un mezzo di pagamento e che potrebbe essere scoperto (art. 1759 c.c.).
A parte i suddetti due casi, l'agente può benissimo rifiutare l'assegno bancario sulla base dell'istruzione in tal senso impartita dal venditore (art. 1746 c.c.)
Al quale lo stesso buon agente immobiliare avrà spiegato, fin dalla firma dell'incarico, che accettare assegni bancari comporterebbe per lui un rischio del tutto inutile (e che magari potrebbe accettare un assegno bancario solo a titolo provvisorio, con obbligo di consegna di un corrispondente assegno circolare fin dal momento stesso della comunicazione di accettazione della proposta).
E pertanto il buon agente immobiliare avrà riportato sul contratto di incarico di vendita tale disposizione del venditore. A quel punto l'agente ha l'obbligo di osservare le lecite disposizioni del Venditore.
Molto banale.
Sempre come ho già inutilmente scritto, il venditore ha tutto il diritto di rifiutare l'assegno bancario.
Vedi per es. Trib. Milano, 24‐1‐2014 "L’effetto liberatorio conseguente al pagamento tramite assegno bancario consegue alla riscossione della somma portata dal titolo, dovendosi la consegna del titolo considerare effettuata pro solvendo salva la volontà contraria delle parti. Dunque lʹassegno bancario non è un mezzo regolare di pagamento e può essere rifiutato”.
O anche Cass. 20643/2014: "nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso". (...) "Si tratta di regole che hanno trovato temperamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto equipollenti del danaro contante eventuali titoli di credito (in particolare assegni circolari, di valore equivalente e di sicura copertura (Cass., sez. 2A, sentenza n. 27520 del 2008)."
E chi ha mai detto che è "un obbligo"? Di nuovo, "controbatti" a cose che non ho mai detto.Ma non è un obbligo
E su.
Ho detto che consegnare un assegno circolare è perfettamente e facilmente possibile per qualsiasi compratore, cioè per chiunque si metta in una transazione enorme come comprare una casa, rispetto alla quale gli oneri e il tempo richiesti per il procacciamento di un assegno circolare sono letteralmente una bazzecola.
Non è certo per aiutare il compratore, che certi agenti immobiliari accettano e anzi sollecitano l'assegno bancario, nonostante il rischio di scoperto per il venditore, che oltretutto tacciono (in spregio all'art. 1759 c.c.): è per sbrigarsi a chiudere il preliminare e - salve le condizioni sospensive - incassare.
Ho anche detto che farsi consegnare assegni circolari è una buona regola professionale allo scopo di proteggere il venditore da possibili problemi.
Una regola che - sì - diventa un obbligo se il BUON agente immobiliare fa quello che ho scritto sopra, e cioè inserisce in incarico di vendita il divieto di pagamento con assegno bancario.
Chiuderei qui anche io.
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