Pazienza, è un momento difficile anche per chi acquista. Comunque chiedere una revisione del prezzo non significa ottenerla.è un momento difficile per tutti ,se non alzasse il prezzo fallirebbe
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Pazienza, è un momento difficile anche per chi acquista. Comunque chiedere una revisione del prezzo non significa ottenerla.è un momento difficile per tutti ,se non alzasse il prezzo fallirebbe
Questo articolo riguarda i contratti di appalto, non i contratti preliminari di compravendita.art. 1664 c.c.
No, nei compromessi che seguo e ho sempre seguito io non c'è mai stata questa clausola.Il costruttore può per causa di forza maggiore aumentare il prezzo, tutto scritto nelle clausole del preliminare che hai firmato .presumo che tu abbia facoltà di recedere gratuitamente in questo caso . è un momento difficile per tutti ,se non alzasse il prezzo fallirebbe
Purtroppo il costruttore può farlo, appellandosi all'art. 1664 c.c. Può farlo se gli aumenti che ha sostenuto superano di un decimo il valore in gioco.
Vale per tutti gli appalti ovvio che fino ad oggi una situazione del genere così marcata non si è mai proposta. E andando avanti così già è tanto se non fallisce il costruttore. Sperando che non sia uno dei tanti aumenti fino al termine dei lavori. Un sacco di pellet è aumentato da 4 a 15 euro se lo compravi ad agosto. Adesso non li trovi a pagarli 20.Non penso valga per contratti firmati tra privati.
Come detto, non si tratta di un contratto di appalto, ma di compravendita.appellandosi all'art. 1664 c.c.
Vale per tutti gli appalti ovvio che fino ad oggi una situazione del genere così marcata non si è mai proposta. E andando avanti così già è tanto se non fallisce il costruttore. Sperando che non sia uno dei tanti aumenti fino al termine dei lavori. Un sacco di pellet è aumentato da 4 a 15 euro se lo compravi ad agosto. Adesso non li trovi a pagarli 20.
Se fosse veramente così, basterebbe e avanzerebbe per far passare la voglia di acquistare immobili in costruzione.Purtroppo il costruttore può farlo, appellandosi all'art. 1664 c.c. Può farlo se gli aumenti che ha sostenuto superano di un decimo il valore in gioco.
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