Vedi che continui a confondere urbanistica, catasto e agibilità/abitabilità....
Mi è successo un caso analogo proprio in settimana, magari con un esempio vedrò di far comprendere come stanno le cose: mi hanno richiesto una relazione tecnica integrata (è così che in Emilia-Romagna si chiama la Relazione di conformità urbanistica e catastale) per un edificio collabente (rudere) ai margini del territorio urbanizzato. Non vi sono precedenti edilizi in Comune dato che la realizzazione è avvenuta verso la prima decade del secolo scorso; ho comunque rinvenuto la planimetria di impianto catastale del 1939 che funge in questo caso da stato legittimo.
Il fabbricato risulta attualmente essere accatastato in F/2, categoria idonea dato lo stato in cui si trova e la mancanza parziale della copertura (è comunque identificabile nella sua consistenza originaria). Unico neo: nel tempo venne evidentemente aggiunto un bagno esterno al piano terra, una sorta di cabinotto in muratura non presente sul catasto.... che fare?
Sebbene si tratti di un rudere e non abbia evidentemente l'agibilità non lo si può trasferire in questo stato per il fatto che non è urbanisticamente conforme, dato che da una ricerca fotografica tale addizione è stata perpetrata posteriormente al 1972.
Le strade proposte sono state le solite due e, chiaramente, tornerò lunedì mattina a verificare la situazione e scattare qualche foto senza la presenza dell'annesso.
A quel punto l'immobile risulterà catastalmente e urbanisticamente conforme e privo di agibilità..... tranquillamente rogitabile!
Si può fare un discorso analogo con gli immobili venduti "al grezzo": questi devono essere volumetricamente individuabili ed essere conformi urbanisticamente alla consistenza presente nel titolo edilizio e, se non lo fossero, si dovrebbe presentare una variante in corso d'opera prima della compravendita che legittimi quello che c'è sul posto. Poi sarà onere dell'acquirente presentare una SCIA di completamento e relativa agibilità parziale entro 15 gg dalla fine delle opere.
Come dici sempre bene Pyer, tutti gli immobili censiti sono compravendibili ma non si può più prescindere dalla conformità urbanistica e catastale.
Mi è successo un caso analogo proprio in settimana, magari con un esempio vedrò di far comprendere come stanno le cose: mi hanno richiesto una relazione tecnica integrata (è così che in Emilia-Romagna si chiama la Relazione di conformità urbanistica e catastale) per un edificio collabente (rudere) ai margini del territorio urbanizzato. Non vi sono precedenti edilizi in Comune dato che la realizzazione è avvenuta verso la prima decade del secolo scorso; ho comunque rinvenuto la planimetria di impianto catastale del 1939 che funge in questo caso da stato legittimo.
Il fabbricato risulta attualmente essere accatastato in F/2, categoria idonea dato lo stato in cui si trova e la mancanza parziale della copertura (è comunque identificabile nella sua consistenza originaria). Unico neo: nel tempo venne evidentemente aggiunto un bagno esterno al piano terra, una sorta di cabinotto in muratura non presente sul catasto.... che fare?
Sebbene si tratti di un rudere e non abbia evidentemente l'agibilità non lo si può trasferire in questo stato per il fatto che non è urbanisticamente conforme, dato che da una ricerca fotografica tale addizione è stata perpetrata posteriormente al 1972.
Le strade proposte sono state le solite due e, chiaramente, tornerò lunedì mattina a verificare la situazione e scattare qualche foto senza la presenza dell'annesso.
A quel punto l'immobile risulterà catastalmente e urbanisticamente conforme e privo di agibilità..... tranquillamente rogitabile!
Si può fare un discorso analogo con gli immobili venduti "al grezzo": questi devono essere volumetricamente individuabili ed essere conformi urbanisticamente alla consistenza presente nel titolo edilizio e, se non lo fossero, si dovrebbe presentare una variante in corso d'opera prima della compravendita che legittimi quello che c'è sul posto. Poi sarà onere dell'acquirente presentare una SCIA di completamento e relativa agibilità parziale entro 15 gg dalla fine delle opere.
Come dici sempre bene Pyer, tutti gli immobili censiti sono compravendibili ma non si può più prescindere dalla conformità urbanistica e catastale.