Non sono un Avvocato, ma semplicemente riporto, con beneficio d'inventario, quanto presente su Wikipedia alla voce: CLASS ACTION.
Quale il vostro parere?
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La disciplina attuale
Questo tipo di
azione legale è stata introdotta dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)
[10] L'art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99 - modificando il
codice del consumo - (d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206),
ha esteso la possibilità di esperire l'azione anche ai consumatori individuali, non più quindi solo dalle associazioni dei consumatori.
In particolare, l'art. 140bis, con il quale è stata disciplinata l'azione di classe per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Essa
può essere proposta con atto di citazione al tribunale competente dal singolo cittadino, da un comitato o da un'associazione di consumatori.
Se più soggetti si aggregano e presentano gli stessi illeciti e gli stessi fatti, le procedure vengono riunite. Il nuovo emendamento toglie alle associazioni dei consumatori l'esclusività nel promuovere l'azione, prevista invece nella vecchia versione della legge. Il giudice ha facoltà di fissare l'importo minimo dei risarcimenti, valido non solo per chi ha presentato il ricorso con la
class action, ma per quanti agiscono in giudizio successivamente alle sentenze dell'azione collettiva, ottenendo dal giudice l'assimilazione della causa individuale all'azione collettiva.
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Per
consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sono dunque esclusi dalla normativa i diritti delle persone giuridiche e dei professionisti.
La legge esclude il danno punitivo, limitando il risarcimento al solo riconoscimento dei danni subiti, senza prevedere una penalità, anche devoluta allo Stato, per la violazione delle norme e i casi di recidiva. Tuttavia, il risarcimento del danno ammesso è inteso in senso lato, non limitato al solo danno materiale, ma anche morale, esistenziale o di immagine, e quindi afferente a un importo che può essere sensibilmente maggiore e penalizzante rispetto a quanto introitato attraverso pratiche illecite.
Resta la non-appellabilità delle sentenze di primo grado favorevoli alle imprese, che escludono la responsabilità civile delle imprese e respingono le richieste di risarcimento. La norma, di dubbia costituzionalità, consente alle società di accordarsi, promuovere e perdere un'azione collettiva preventiva, in modo da precludere ai consumatori la libertà di azione in giudizio.
Dopo tre gradi di giudizio e sentenza di Cassazione favorevole ai consumatori che hanno promosso la
class action, la legge obbliga i singoli consumatori ad avviare una seconda causa civile individuale con relativi nuovi tre gradi di giudizio, per ottenere quanto loro spetta, tramite l'
esecuzione forzata di quelle relative alla causa collettiva. Se il consumatore perde la causa, può essere obbligato a pagare la pubblicizzazione della sentenza e citato in giudizio per il risarcimento dei danni di immagine alla controparte.
Il d.lgs. 20 novembre 2009 n. 198 ha anche introdotto nell'ordinamento italiano l'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Quest'ultimo tipo di azione può essere esercitato contro una PA o un concessionario di pubblico servizio se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici.
Nella legislazione italiana, una volta che è stata promossa l'azione collettiva, analogo procedimento non può essere promosso da altri soggetti in nessuna sede giurisdizionale. Dopo un esito negativo, non è possibile l'avvio di un'analoga causa collettiva, fatto salvo il diritto di appello dei ricorrenti, singolarmente o proseguendo l'azione collettiva.