Grazie all’On. Giovanni Paglia (SEL) l’affaire dei mutui in franchi svizzeri di Barclays, lo scorso luglio, è approdato in Parlamento.
by
mauriziod
Su nostra richiesta, lo scorso mese di luglio il deputato di SEL, On. Giovanni PAGLIA, ha presentato al MEF (Ministero dell'Economia e della Finanza), un question time avente per oggetto i mutui in franchi svizzeri.
Di seguito vi proponiamo un estratto del question time che è stato presentato.
Premesso che fra il 2003 e il 2009 Barclays propone alla clientela la possibilità di contrarre mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso libor. In particolare, il contratto standard prevede che Art 4: “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero…...”)...omissis... Come si può facilmente evincere, siamo di fronte a una tipologia di prodotto che si configura a tutti gli effetti come un derivato currency swap, che tuttavia non viene proposto come prodotto finanziario separato rispetto al contratto di mutuo ipotecario, ma come parte integrante, nonostante la differenza evidente in termini di complessità fra i due prodotti....omissis... Questo ha prodotto nei mutui di cui in oggetto un fortissimo aumento della massa debitoria, che si configura di fatto nell'immediato come un ostacolo enorme a qualsiasi ipotesi di surroga o estinzione anticipata. In altri paesi della UE il fenomeno ha prodotto una potenziale crisi sistemica di insolvenza, data la diffusione di mutui in franco svizzero. In Italia il fenomeno non è così ampio, ma coinvolge migliaia di famiglie, ignare peraltro di aver contratto un mutuo in valuta straniera, dato che il rapporto con il CHF è di fatto mediato da un derivato. Questo avrebbe dovuto comportare il rispetto delle forme e delle norme comportamentali prescritte dal T.U.F. e dal regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 riguardo, in particolare, alla concessione del diritto di recesso per i contratti offerti a distanza, all’accertamento dell’adeguatezza del contratto agli obiettivi di investimento ed all’esperienza dei contraenti in materia di strumenti finanziari ed all’obbligo di informazione. L'Istituto di Credito, interpellato, ha negato che il contratto possa configurarsi come un derivato, evidenziando l'assenza di finalità speculative. Con dispositivo del 25/03/2015 l'Arbitro Bancario Finanziario ha sancito, per quanto di sua competenza, la nullità della clausola di cui in oggetto, ritenuta abusiva in quanto priva del principio fondamentale di trasparenza. Si chiede se non ritenga di intervenire per via di norma primaria o regolamentare per fornire un'interpretazione autentica, che eviti la necessità di continui ricorsi per via giurisdizionale, chiarendo in particolar modo se la clausola contrattuale riportata in premessa debba intendersi o meno come derivato, secondo la definizione corrente.