Ciao Bastimento ritorna la diatriba
Condivido tutto quanto hai ricordato, in modo molto più dettagliato di quanto io non abbia fatto. Ma non sono stato certo io a rimettere in discussione le differenze. e riaprire la diatriba.
Si può, quindi, affermare che il condominio è una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.
Vero: ma per la mia rozza preparazione giuridica, direi che quanto sopra è condizione necessaria, ma non sufficiente.
E da autodidatta ho concluso che la ulteriore condizione atta a distinguere univocamente la comunione rispetto al condominio, (in mancanza di un titolo esplicito) sia l'unica differenza, di tipo costitutivo, riscontrata sul codice civile
- ogni comunione può essere sciolta: art. 1111. A cui affiancherei il 1112 che ricorda che non sono soggette a divisione solo le comunioni che riguardano
cose che se divise , cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
- il condominio è quindi una particolare forma di comunione, che riguarda
edifici; la singolarità di questa comunione sta in alcune parti comuni (suolo, fondazioni, scale, ecc) che sono in tale rapporto di dipendenza con l'unità dell'edificio , che la comunione stessa, almeno di regola, non è soggetta a scioglimento: si tratta di
comunione forzosa (art. 1119) ----> non è farina del mio sacco: ho ripreso questa osservazione dal manuale di diritto privato del Torrente.
Di mio ho rappresentato questa comunione forzosa, considerandola appunto come la ulteriore caratteristica sufficiente appunto a far la differenza.
Il caso più delicato infatti è costituito dalle situazione dette "condominio orizzontale": ecco perchè sull'esempio proposto da Pier , le case di corte, non ho preso posizione a priori: credo ci siano casi in cui il titolo le accomuna globalmente in condominio, altri in cui il condominio (o comunione) riguarda solo la corte e alcuni servizi/impianti che la attraversano, ma dove il titolo non comprende gli edifici.