canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e, quindi, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 907 codice civile (distanza delle costruzioni dalle vedute).
Applicando tale principiola Corte di cassazione (sentenza 10618/2016)
rispetto del decoro architettonico: l'installazione non deve intaccare negativamente il decoro dell'immobile, pur se non di prestigio, quindi non deve alterare le originali linee architettoniche e modificarne l'armonia d'insieme.Il mantenimento della sicurezza e della stabilità dell'edificio: l'installazione della canna fumaria non deve in alcun modo compromettere la struttura dal punto di vista statico, né mettere a rischio la sicurezza dei condomini o dei terzi.Il rispetto delle distanze: sulla base di varie decisioni giurisprudenziali, possiamo affermare che la canna fumaria installata sul muro perimetrale comune ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 cm. (a volte 1 mt.) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini; inoltre, la canna fumaria installata pur nel rispetto delle distanze legali, non deve in alcun modo, sia per la sua dimensione che per la sua ubicazione, ridurre considerevolmente la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata.Il divieto di immissioni intollerabili: le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla canna fumaria non devono in alcun modo superare il limite della normale tollerabilità.
Inoltre è stato affermato che la nozione di pari uso «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con I diritti degli altri» (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808).
Quindi, a prescindere dalle quote di proprietà, ciascun condomino ha diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza ed interezza, consentendosi dunque anche un uso più intenso della cosa da parte di un singolo, a condizione che non ne esca pregiudicata la facoltà degli altri condomini di fare pari uso del bene.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha riconosciuto pienamente legittima l'apertura, sul muro condominiale di nuove porte e finestre, o l'ampliamento di quelle esistenti, trattandosi di interventi che di per sé non incidono sulla destinazione della cosa.
Più di recente, la portata dell'affermazione che precede è stata ulteriormente ampliata, sempre dalla Corte di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che «Essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto» quindi puoi tranquillamente mettere la tua canna fumaria stando attento al decoro architettonico che sia del colore della facciata che sia di piccole dimensioni per non alterate le vedute e il Lumen degli altri appartamenti. Informare il vicino è solo una cortesia. L"appartamento non è provvisto di riscaldamento quindi la canna fumaria che è un accessorio dell'impianto è necessaria per il tuo completo godimento del bene a cui tu hai diritto. Diverso sarebbe stata una canna fumaria per un esercizio commerciale.