Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Pumix, tu chiedi al vicino se acconsente bene (scrittura privata registrata) e che non chieda contropartite visto che è un tuo diritto (di solito chiedono soldi o quanto scritto da davide), altrimenti da quel che hai descritto, agisci per conto tuo, non ledi gli interessi di nessuno.
 

Pumix

Membro Attivo
Privato Cittadino
Infatti, pensavo a un accordo tra le parti (fermo restando rispetto dei vincoli e regolamenti comunali, normative. ecc).
Ma nel caso il proprietario cambiasse (cioè vende), il nuovo condomino può opporsi all'accordo fatto dal precedente?
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Assolutamente no, perchè lo trasmette al nuovo proprietario o quanto meno potrai mostrargli l' accordo col precedente proprietario ma sappi che si acquistano gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, visti e piaciuti (provvedimenti comunali autorizzativi ad opere compresi).
 

Pumix

Membro Attivo
Privato Cittadino
bene grazie, direi che l'aspetto legale è abbastanza chiarito. Ora vado a demoralizzarmi indagando su quanto costi forare due solette/cornicioni in cemento. :sob:
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e, quindi, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 907 codice civile (distanza delle costruzioni dalle vedute).
Applicando tale principiola Corte di cassazione (sentenza 10618/2016)

rispetto del decoro architettonico: l'installazione non deve intaccare negativamente il decoro dell'immobile, pur se non di prestigio, quindi non deve alterare le originali linee architettoniche e modificarne l'armonia d'insieme.Il mantenimento della sicurezza e della stabilità dell'edificio: l'installazione della canna fumaria non deve in alcun modo compromettere la struttura dal punto di vista statico, né mettere a rischio la sicurezza dei condomini o dei terzi.Il rispetto delle distanze: sulla base di varie decisioni giurisprudenziali, possiamo affermare che la canna fumaria installata sul muro perimetrale comune ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 cm. (a volte 1 mt.) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini; inoltre, la canna fumaria installata pur nel rispetto delle distanze legali, non deve in alcun modo, sia per la sua dimensione che per la sua ubicazione, ridurre considerevolmente la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata.Il divieto di immissioni intollerabili: le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla canna fumaria non devono in alcun modo superare il limite della normale tollerabilità.
Inoltre è stato affermato che la nozione di pari uso «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con I diritti degli altri» (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808).

Quindi, a prescindere dalle quote di proprietà, ciascun condomino ha diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza ed interezza, consentendosi dunque anche un uso più intenso della cosa da parte di un singolo, a condizione che non ne esca pregiudicata la facoltà degli altri condomini di fare pari uso del bene.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha riconosciuto pienamente legittima l'apertura, sul muro condominiale di nuove porte e finestre, o l'ampliamento di quelle esistenti, trattandosi di interventi che di per sé non incidono sulla destinazione della cosa.

Più di recente, la portata dell'affermazione che precede è stata ulteriormente ampliata, sempre dalla Corte di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che «Essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto» quindi puoi tranquillamente mettere la tua canna fumaria stando attento al decoro architettonico che sia del colore della facciata che sia di piccole dimensioni per non alterate le vedute e il Lumen degli altri appartamenti. Informare il vicino è solo una cortesia. L"appartamento non è provvisto di riscaldamento quindi la canna fumaria che è un accessorio dell'impianto è necessaria per il tuo completo godimento del bene a cui tu hai diritto. Diverso sarebbe stata una canna fumaria per un esercizio commerciale.
 
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Pumix

Membro Attivo
Privato Cittadino
L"appartamento non è provvisto di riscaldamento quindi la canna fumaria che è un accessorio dell'impianto è necessaria per il tuo completo godimento
non è proprio così, ovvero è presente il riscaldamento con caldaia a gas dedicata, questa sarebbe un'extra per un riscaldamento a legna o pellet.

Ma soprattutto, chi decide quale è il "decoro" ? La casa è rivestita parzialmente in pietra...un giudice più classico potrebbe preferire un rame, mentre un giudice più dinamico apprezzerebbe la lucentezza e il contrasto dell'inox ... :indica:su:
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Un'eventuale lesione del "decoro" architettonico dell'edificio la deciderebbe solamente un giudice a cui uno dei tuoi due altri condomini potrebbe rivolgersi. Tieni presente che sempre la Cassazione ha stabilito che una lesione del decoro per essere rilevante deve essere tale da pregiudicare il valore dell'edificio.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Buon pomeriggio a tutti, per installare una canna fumaria sui muri perimetrali (e quindi comuni ex art. 1117 c.c.) di un edificio in condominio come quello di cui parla il nostro forumista non è strettamente necessario chiedere l'autorizzazione assembleare.
"L'installazione di una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale di un fabbricato in condominio non richiede né interpello, né consenso degli altri condomini, quando non leda diritti esclusivi di quest'ultimi e non alteri il decoro architettonico dell'edificio (Trib. Napoli, 17 marzo 1990)".
E ancora:
"l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile" (Cass. 6341/2000).
E' invece assolutamente necessario accertarsi delle eventuali limitazioni derivanti da regolamenti locali
per non incorrere in abusi o atti illeciti.

Ciao Andrea,

Ma se io e te, abitiamo nello stesso condominio, di cinque piani fuori terra, io al primo piano e tu al quarto.

Una mattina, decido di installare la mia canna fumaria in aderenza al muro, da cielo a terra, senza interpellare nessuno.
Per le lavorazioni e gli interventi che occorrono, per "arrampicarsi" sino al tetto, ledo il tuo diritto e o quello degli altri..?
 

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