L
in termini semplici Il collega sta dicendo nello specifico dell incarico , che si cammina su un confine molto labile; l asta è una fase di procedura Giudiziaria all interno di un contenzioso incardinato dinanzi ad un Giudice e non una vendita immobiliare sic et simpliciter, di conseguenza in quanto contenzioso seppur subfasico l assistenza è riservata per legge agli Avvocati. QUindi a seconda di come viene impostato l incarico , ed in genere è molto generico in tali presupposti onde eludere il divieto, puo a seconda della sua articolazione anche a contestazioni fiscali.
Ma al di la di aspetti di tal natura che dipende da come si articola l incarico , cio che il collega stava evidenziando , con cui concordo in pieno, che in tale vasta platea di assistenza vi sono in modo rilevante molti millantatori senza alcuna competenza che speculano sull incompetenza degli interessati.
C'è infine da dire che il prezzo di asta dell immobile non va valutato solo in relazione al prezzo di mercato, ma anche in relazione al rischio insito di quell asta collegato all assenza della garanzia di evizione , e tale aspetto è l elemento essenziale per valutare la bonta dell asta ; in altre parole a quel prezzo deve essere reso consapevole il partecipante di che correlato rischio diretto ( es diritti di terzi e possibili successive rivindiche ) ed indiretto (patologie procedurali dell esecuzione che dilatano i tempi e o che possono coinvolgere all interno della procedura l aggiudicatario)
L’Avvocato dell’Avvocato.
Che scende in campo a difendere il collega.
Molto divertente.
Specie se gli argomenti trattati sono come quelli esposti:
“
L’assistenza e’ riservata per legge agli avvocati”
Applicazione del tutto sconosciuta ai nostri codici.
Mentre tutto il resto, della copiosa diagnosi, non ci azzecca nulla con la risposta ad una domanda, che resta semplicissima.
Bellissimo rilevare, di come uno viene esprimendosi, in
“termini semplici”.
Mentre l’altro principe del foro, dal suo pulipito, si contrabbanda da dotto professore di Italiano.
“Nell’esatto momento, in cui leggi qualcosa che non capisci, puoi essere quasi certo che è stata scritta da un avvocato”
Si narra fin dalla fine dall’ottocento.
@Rudyaventador,
Chiunque, eccetto il debitore pignorato, può partecipare ad un'asta giudiziaria.
Questo e’ cio’ che detta la legge.
Il codice, quello conosciuto, consente pure a ciascuno di farsi rappresentare da chiunque.
Facendolo presenziare, oppure formulando l’offerta, come sovente fanno i colleghi vostri.
Senza nemmeno muoversi dalla sedia.
Alla luce di quest’ultimo passaggio, se il De Valeri e’ persona accorta come credo, meglio farebbe, ad esentarti dalla sua difesa.