Per le opportune verifiche, riporto qui di seguito l'art. 1-bis. ( aggiunto ) della legge n° 122 / 2010
- Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.".
questa legge è quella che è stata fatta per far emergere i cosidetti immobili fantasma, ai fini fiscali, ma ci sono altre norme, di legge e del codice civile, tra cui la legge 47/85 che definiscono chiaramente che in caso di abusi sostanziali un immobile non può essere trasferito e comunque è vero quanto è stato scritto da molti, cioè che è stato dichiarato un falso in un atto pubblico, ovvero la conformità, (se è stata dichiarata) che bada bene è una cosa diversa dalla commerciabilità.
ora sta a te scegliere una strada, se chiedere i danni e tenerti l'immobile, chiedere l'annullamento dell'atto e la restituzione dei denari + spese +è danni dimostrabili oppure tentare di sanare.
un dato che non hai riportato, in umbria, nella fattispecie ad assisi, i notai rogitano senza chiedere una relazione tecnica di conformità al venditore, o al compratore ?