maurizio1954

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Privato Cittadino
Salve,
Ho una casa singola con la residenza ,premetto che ho staccato tutte le utenze ,la posta mi arriva ancora li ,io vivo in altro paese dover lavoro e non ho altri beni. Il comune mi invita a pagare la tari o in alternativa l' IMU
quella e la mia sola casa priva di utenze e arredi e con residenza.
Sono costretto a pagare ?
Grazie se mi potete dare consiglio.
 

francesca63

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Non vivendo più li, naturalmente dovresti spostare altrove la residenza.
Se le utenze sono inattive, potrei non pagare la TARI, comunicando la situazione all’ufficio tributi del Comune.
Però dovrai pagare IMU, non essendo più abitazione principale.
 

aldoiaco

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Privato Cittadino
L'IMU sulla casa non è dovuta se è abitazione principale con categoria catastale diversa da A1, A8, A9.
La Tari non è dovuta se mancano certe utenze indicate nel regolamento comunale.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Per la TA.RI. (TAriffa RIfiuti), la discrezionalità dei comuni è totale.

Nel mio comune di nascita ad esempio pretendono, per l'esenzione TOTALE dalla TA.RI., che l'appartamento sia COMPLETAMENTE VUOTO, con TUTTE LE UTENZE STACCATE.
Altrimenti, l'alternativa è uno SCONTO DEL 30% se l'appartamento è libero da persone, ma arredato, con utenze attive, e insomma TENUTO A DISPOSIZIONE DAL PROPRIETARIO senza nessuno che ci viva dentro, neanche saltuariamente.

Bisogna pertanto chiedere all'UFFICIO TRIBUTI del comune dove si trova l'immobile oggetto del contendere.
 

brina82

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Salve,
Ho una casa singola con la residenza ,premetto che ho staccato tutte le utenze ,la posta mi arriva ancora li ,io vivo in altro paese dover lavoro e non ho altri beni. Il comune mi invita a pagare la tari o in alternativa l' IMU
quella e la mia sola casa priva di utenze e arredi e con residenza.
Sono costretto a pagare ?
Grazie se mi potete dare consiglio.
Proprio l'altro giorno mi hanno comunicato che devo pagare la TA.RI. per un immobile vuoto, senza neppure le utenze e i mobili.

Cercando in rete ho trovato una sentenza della commissione tributaria: in quel caso, anche in presenza dell'utenza elettrica attaccata, ma con consumo 0, la commissione ha decretato che non dovesse essere pagata la tassa.

Manderò questa sentenza quando mi manderanno le somme da pagare, e nel caso in cui dovessero insistere, farò ricorso (sarebbero da pagare diversi anni, fosse un anno solamente, non mi converrebbe...).
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Cercando in rete ho trovato una sentenza della commissione tributaria: in quel caso, anche in presenza dell'utenza elettrica attaccata, ma con consumo 0, la commissione ha decretato che non dovesse essere pagata la tassa.

Ma avendo l'utenza elettrica attaccata, il consumo non potrà mai essere esattamente zero. O no?
 

brina82

Membro Storico
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Ma avendo l'utenza elettrica attaccata, il consumo non potrà mai essere esattamente zero. O no?
Nella sentenza sta scritto così...


Io prima di fare ricorso mi informerei sul regolamento tributario in uso nel comune dove è ubicato l'immobile. Almeno risparmi soldi e tempo per il ricorso. E comunque, oltre 5 anni indietro, mi pare non si possa esigere.
Già fatto. Nel regolamento comunale si fa riferimento alla norma nazionale, che dovrebbe essere la legge di bilancio del 2014, art. 1 commi intorno al 640.

Il principio base è "chi consuma paga": dimostrando di non averci abitato, non pagherò una lira.

Anche qualora il regolamento comunale fosse diverso, non pagherei ugualmente: qualsiasi regolamento non può obbligarmi a pagare, se la legge nazionale dice diversamente.

Diciamo pure che ci provano perchè hanno bisogno di soldi... Ma non mi fregano.
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Attenzione però, c’è scritto che doveva essere fatta apposita dichiarazione all’ufficio tributi, e l’esenzione vale da quel momento in poi, non per il passato.
Io ho fatto così, sono andata all’ufficio di Milano, e mi hanno esentato pur avendo contratto elettrico (no gas), con consumi a zero. Da quel momento non pago , prima si.
“che l'immobile inagibile o inabitabile è inidoneo alla produzione di rifiuti, pertanto non è soggetto a Tarsu statuendo che: "non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
 

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