Mil

Membro Senior
Ma il "rientro" deve essere trasparente e non ad inganno.
Riflettiamo su quello che a volte abbiamo letto nel forum su notai disattenti che non si accorgono dei vincoli.
Il venditore in questo caso ha tentato "il colpo".
all'interessato doveva dire : la situazione è questa, parliamo insieme ai creditori.
Un imprenditore serio fa così.

Sì, su questo hai ragione. Il problema è che anche quando è serio e ha semplicemente sbagliato le previsioni praticamente è buttato fuori, le banche non concedono mai accolli di ipoteche o cose di questo tipo....Poi per carità, è evidente che la maggior parte dei costruttori in questa situazione vedono l'acquirente "liquido" come cappuccetto rosso, da accompagnare da un notaio "disattento"....
 

LEnrica

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Salve
io e la mia ragazza siamo in procinto di comprare casa.
Ne abbiamo trovata una nuova,bella e...con un prezzo direi molto basso.
Per intenderci..in zona gli appartamenti costano 3.300 al metro....questa che abbiamo trovato costa 2.700.
E'stato normale quindi avere dei dubbi;
contattiamo un notaio e dopo le varie ricerche,salta fuori che:
la ditta che ha costruito è in rosso e chiuderà,
sull appartamento gravano 3 decreti ingiuntivi per un valore di 100.000 euro!
La mia domanda è:
cosa rischio io?
Se la compro non è che poi devo pagarli io questi 100.000?
Grazie

Ma i decreti ingiuntivi dovrebbero gravare sulla ditta non sull'appartamento. Non è che sull'appartamento gravano 3 ipotece da 100.000?
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Non sono un avvocato quindi probabilmente ci sarà qualche inesattezza, ma in soldoni funziona così : Il decreto ingiuntivo è un titolo esecutivo che ti dà il Tribunale, con il quale poi puoi agire nei confronti dei tuoi debitori. Quindi di sicuro il decreto ingiuntivo NON grava su un immobile, ma ti permette di pignorarlo
 

kiomikiomi

Membro Ordinario
Grazie a tutti per le risposte.
Ho parlato con l'agenzia e mi hanno detto che:
il costruttore si è messo volontariamente in liquidazione
è stato nominato un liquidatore dal ministero
il pagamento avverrà solo al momento del rogito
il liquidatore intascherà i soldi e si preoccuperà di darli ai debitori.
non ci sono problemi se le cose vengono fatte bene ha aggiunto!!!
che devo fare?
il mio dubbio è:se i soldi non sono sufficenti a pagare i debiti che ha il costruttore?
solita risposta?li pago io?
 

kolia cassin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Acquistare una prima casa da società fallibile in difficoltà non è rischioso. L'importante è che il prezzo di acuisto non sia vile. Uno sconto del 15-20% dagli attuali borsini immobiliari è accettabile. La cosa migliore sarebbe trascrivere un preliminare sull'immobile (quindi farlo con atto pubblico e non solo registrato) per poi andare direttamente all'acquisto definitivo con la contestuale estinzione della procedura e con la cancellazione delle eventuali ipoteche iscritte prima del preliminare. Se fra il preliminare trascritto ed il definitivo intervenissero altre iscrizioni o trascrizioni sarebbero per l'acquirente non opponibili (non pregiudizievoli). Se si acquista non come prima casa ci sono margini di rischio (anche se marginali) in quanto la legge fallimentare li tutela un po meno rispetto agli acquirenti di prime case, anche in questo caso si è al riparo da rischi se il prezzo di acquisto è equo. Purtroppo è attualmente disattesa la recente normativa che imposne ai costruttori di dare fideiussioni per le cauzioni/caparre versate.
Kolia Cassin
casedaenti.it
 

kolia cassin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
I costruttori prendono acconti e caparre senza fornire le garanzie previste dalla legge (assicurazione o fideiussione bancaria) in quanto non sono previste sanzioni per l'omissione.
 

kolia cassin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
d.lgs 122 del 2005: rende obbligatoria la polizza fideiussoria a garanzia delle somme riscosse o da riscuotere dall’acquirente per l’acquisto dell’immobile in costruzione. La sanzione per la mancata garanzia è la nullità del contratto, che chiaramente nessuno invoca per evitare complicazioni ulteriori fra il contratto preliminare e quello definitivo. L’efficacia della garanzia (fideiussione o assicurazione) cessa al momento del trasferimento della proprietà o all’atto definitivo di assegnazione in capo all’acquirente.
 

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