Che io sappia, e chiedo conferma, la polizza si può escutere solo dopo il dichiarato fallimento dell'impresa costruttrice
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Colpa degli acquirenti ingenui od ignoranti, che non chiedono il rispetto della Norma.I costruttori prendono acconti e caparre senza fornire le garanzie previste dalla legge (assicurazione o fideiussione bancaria) in quanto non sono previste sanzioni per l'omissione.
L'acquirente non deve versare 1 euro se non è controgarantito. La Legge è nata a tutela del compratore, ma,se questo non è capace ad esercitare i suoi diritti, allora prenda una "badante" ( agente immobiliare o avvocato ). Non pianga poi per l'assistenza dello Stato alle vittime dei fallimenti.d.lgs 122 del 2005: rende obbligatoria la polizza fideiussoria a garanzia delle somme riscosse o da riscuotere dall’acquirente per l’acquisto dell’immobile in costruzione. La sanzione per la mancata garanzia è la nullità del contratto, che chiaramente nessuno invoca per evitare complicazioni ulteriori fra il contratto preliminare e quello definitivo. L’efficacia della garanzia (fideiussione o assicurazione) cessa al momento del trasferimento della proprietà o all’atto definitivo di assegnazione in capo all’acquirente.
La legge non specifica il testo della fidefjussione ed i costruttori rifilano fidejussioni di finaziarie od assicurazioni con clausole ( tipo la dichiarazione di fallimento ) che svuotano l'effetto di garanzia, legandolo ad avvenimenti lontani nel tempo.Che io sappia, e chiedo conferma, la polizza si può escutere solo dopo il dichiarato fallimento dell'impresa costruttrice
Se gli acquirenti vogliono risparmiare non si lamentino dopo !In parte ti do ragione, ma il problema è che le fideiussioni bancarie sono carissime e molto spesso sono gli stessi acquirenti che chiedono di risparmiare tali somme (impensabile che il costruttore se ne assuma l'onere se non indirettamente essendo un costo come tutti gli altri). Per quello che riguarda invece le garanzie assicurative effettivamente sono difficili da escutere. Il fallimento della società costrutrice è indifferente (anche perchè il costruttore potrebbe essere un soggetto giuridico non fallibile) si escutono all'inadempienza contrattuale grave del promissario venditore.
La legge non specifica il testo della fidefjussione ed i costruttori rifilano fidejussioni di finaziarie od assicurazioni con clausole ( tipo la dichiarazione di fallimento ) che svuotano l'effetto di garanzia, legandolo ad avvenimenti lontani nel tempo..
Diciamo che in paesi civili non occorre un legale per comprare una casa, da noi sì (e molto spesso anche per tutelarsi dall'agenzia immobiliare di turno).
Mi spiace continuare a leggere che :.....ma non per tutelarsi dall'agenzia come in Italia
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