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Utente Cancellato 65257

Ospite
Cosa faccio quindi in 35 anni di lavoro adesso contatto tutti i proprietari a cui non ho venduto l'immobile e controllo chi ha comprato? anzi vado direttamente al citofono di ogni immobile e con la lista degli appuntamenti vedo se dopo due mesi dalla fine del mio incarico mi hanno saltato Domani allerto il mio ufficio legale ma mi prenoto un letto anche al Neuro
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
Cosa faccio quindi in 35 anni di lavoro adesso contatto tutti i proprietari a cui non ho venduto l'immobile e controllo chi ha comprato? anzi vado direttamente al citofono di ogni immobile e con la lista degli appuntamenti vedo se dopo due mesi dalla fine del mio incarico mi hanno saltato Domani allerto il mio ufficio legale ma mi prenoto un letto anche al Neuro

Scusami ma tu non hai sostenuto di fatturare consulenze come amministratore, se vendi casa?
Certamente è lungi da te il problema di essere la prima o la seconda agenzia... :)

La domanda non la faccio a caso ho un immobile tra quelli che sto valutando visitato 2 volte 1 anno e mezzo fa con un AI allora incaricato di questo immobile , e l immobile era esposto ad un prezzo diciamo 10 , oggi l immobile è passato di mano nel frattempo a ben due ai , e di cui l ultimo il prezzo esposto è 9,5 . Sinceramente a me sarebbe piu facile col primo poichè già conosce le le mie osservazioni ancorchè non abbia mai esteso una proposta, che sarebbe anche violenta rispeto le presunte aspettative, l immobile è esposto complessivamente a mercato da almeno 3 anni ( come buona parte delle ville anni 70 e 80 , a Roma fouri GRA ovviamente )

Ovviamente il passare del tempo e lo scostamento del prezzo influiscono sulla permanenza del nesso causale.

Più il prezzo cambia, più passano i mesi e più difficile diventa per un'agenzia che abbia operato in tempi remoti ed a prezzi assai diversi, giustificare il proprio intervento nella conclusione dell'affare.

Certo, un altro aspetto riguarda la capacità di trattare dell'agente immobiliare, la sua professionalità, il feeling che si istaura col cliente.

In passato mi è capitato di concludere delle vendite consapevole che un'altra agenzia avrebbe potuto avanzare delle pretese. Il mio compito è stato di tipo informativo perchè i clienti non avevano nessuna intenzione di rivolgersi al mediatore che aveva iniziato la trattativa, per mancanza di fiducia.

In quell'occasione ho personalmente fatto presente quali rischi si correvano ed i clienti hanno preferito andare avanti ugualmente.

In effetti non è rilevante che si paghino più agenzie o si debba versare una penale. Ciò che rileva è la trasparenza nei confronti del cliente.

anche a me sembra logico..soprattutto perchè con la prima agenzia c'è stata una sola visita e niente più.

Con la nuova comunque non ho rivisto l'immobile nè naturalmente ho firmato nulla..però il pensiero che possano ballare altre provvigioni mi urta e non poco.

Giusto pagare le commissioni all'agenzia ma che il lavoro sia chiaro senza sorprese

Ti accorgerai della trasparenza dell'agente che hai di fronte proprio in virtù di questo aspetto. Se l'agente risulterà interessato solo a chiudere la trattativa o se l'agente si preoccuperà di risolverti il problema.
 
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PyerSilvio

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Agente Immobiliare
Scusami ma tu non hai sostenuto di fatturare consulenze come amministratore, se vendi casa?
Certamente è lungi da te il problema di essere la prima o la seconda agenzia... :)

Ma che ci azzecca..?

Secondo me la prima agenzia non ha alcunché da contestare alla seconda.
Avrà da ridire nei confronti del cliente, e a quel punto sarà da vedere cosa ne pensa (eventualmente) il giudice, con grossi rischi per l'acquirente.

..Ma non e' vero.

Questi sono argomenti fuorvianti, buoni piu' a fare del terrorismo, piuttosto che una corretta informazione.

Se sull'atto definitivo, risulta l'attivita' di mediazione svolta e conclusa dalla seconda agenzia, nessuno neppure un giudice, puo' chiudere gli occhi.

La prima agenzia puo' contestare avverso alla seconda.
Perche' l'acquirente ha ottemperato all'obbligo di pagare la mediazione.
 
Ultima modifica di un moderatore:

CheCasa!

Moderatore
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Agente Immobiliare
Ma che ci azzecca..?


Te lo spiego con molta semplicità. Che Bit non si preoccupi di questa questione è seriamente preoccupante perchè se nelle sue pratiche, parlo di quelle concluse da lei, si insinuasse anche con un semplice foglio di visita un agente immobiliare, è molto probabile che il cliente, con una bella fattura di consulenza nel cassetto, vada a pagare anche l'agente immobiliare accreditato come tale... senza neppure che si ponga il problema della compartecipazione....

Nel caso invece in cui la vendita sia stata conclusa da un agente immobiliare dopo il suo intervento... è logico che, in qualità di amministratore professionale, non si possa porre il problema di essere scavalcata... è, semplicemente, un problema che non la tange.
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Sorpresa bit ha una societá immobiliare con regolare patentino del mio esimio marito bit ha uno studio di amministrazione bit può sceglire di prendere un regolare incarico in esclusiva o farsi pagare la consulenza ma bit non incastrerebbe mai un probabile acquirente con fogli visita che valgono quanto la carta igienica o dopo la scadenza di un incarico fare le pulci all'Agenzia che lo tratta e pretendere che divida con me qualche cosa che io non sono riuscita ad ottenere. o peggio rivalermi su chi compra.
 

CheCasa!

Moderatore
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Sorpresa bit ha una societá immobiliare con regolare patentino del mio esimio marito bit ha uno studio di amministrazione bit può sceglire di prendere un regolare incarico in esclusiva o farsi pagare la consulenza ma bit non incastrerebbe mai un probabile acquirente con fogli visita che valgono quanto la carta igienica o dopo la scadenza di un incarico fare le pulci all'Agenzia che lo tratta e pretendere che divida con me qualche cosa che io non sono riuscita ad ottenere. o peggio rivalermi su chi compra.

Ma infatti il problema non nascerebbe da te, Bit, ma dall'agente immobiliare che dovesse chiamare in causa il tuo cliente che ti avesse pagato come consulente... è chiara la distinzione?
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
In realtà, non conosco gli altri tribunali italiani, ma quello di Rimini, in alcune cause da me promosse ha tutelato il mio lavoro nella situazione in cui ero la prima agenzia: il risultato è stato quello del pagamento di una doppia mediazione da parte del cliente.

Se quanto sostieni fosse fondato, per effetto del tribunale di Rimini, se un soggetto va' a vedere la stessa casa, con cinque mediatori diversi, dovra' riconoscere cinque provvigioni diverse.

Perche' tanti piccoli @CheCasa! , come tanti piccoli e gialli minion, si precipitano allegramente in tribunale, tutti muniti dei loro fogliettini di presa visione.

Che DIACIAMOLO una volta per tutte non provano e non significano NULLA.

Perche' quello che conta e' solo l'atto definitivo.

Che ciascuno sottoscrive in piena responsabilita'; Financo penale.

Anche perchè non funziona come sembrerebbe indicare Pyer. Non è che la prima agenzia va a chiedere i soldi in tribunale alla seconda. Li chiede al cliente.

Invece funziona proprio cosi'.

La provvigione contesa e' quella che risulta in atto.
In assenza dell'atto non esisterebbe lo scavalco.

Il rischio di pagare una doppia provvigione, vi e' solo, se questa non e' trascritta sul rogito.

Il cliente acquirente, rimane vincolato al contenzioso, ma le mediazioni le ha gia' ottemperate.

Parola, anzi notifica, di pubblico ufficiale.

L'atto di vendita inoltre non certifica proprio niente

SACRILEGIO.

Hai voglia ad essere trasparente.
Con queste affermazioni non si capisce a cosa mai ti serva.

L'atto, identifica il chi, il cosa, il come e il quando.
Ma sopratutto identifica il quanto.

Che determina l'entita' della mediazione che e' stata ottemperata.
Svolta e conclusa dalla seconda agenzia.

Risibili, il resto delle tue argomentazioni, riferite a questioni urbanistiche e a dichiarazioni mendaci.

Non le commento perche' ti considero un amico.
 
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ab.qualcosa

Membro Storico
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La prima agenzia puo' contestare avverso alla seconda.
Perche' l'acquirente ha ottemperato all'obbligo di pagare la mediazione.

Tra i mediatori non intercorre nessun tipo di rapporto, non può esserci quindi alcuna pretesa.
L'obbligo di pagare la provvigione scaturisce dall'opera del mediatore.
Se a fronte dell'azione legale propugnata dal primo il giudice rilevasse un nesso causale derivante dal suo operato potrebbe riconoscere il suo diritto alla provvigione indipendentemente da altri fattori, come è successo a @CheCasa!
D'altronde è anche vero che diversi giudici abbiano sposato una tesi più vicina a quella esposta da pyer.

Vale la pena rischiare quando rivolgendosi alla prima agenzia la seconda nulla potrebbe mai pretendere?
 

PyerSilvio

Membro Storico
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Tra i mediatori non intercorre nessun tipo di rapporto, non può esserci quindi alcuna pretesa.
L'obbligo di pagare la provvigione scaturisce dall'opera del mediatore.
Se a fronte dell'azione legale propugnata dal primo il giudice rilevasse un nesso causale derivante dal suo operato potrebbe riconoscere il suo diritto alla provvigione indipendentemente da altri fattori, come è successo a @CheCasa!
D'altronde è anche vero che diversi giudici abbiano sposato una tesi più vicina a quella esposta da pyer.

Vale la pena rischiare quando rivolgendosi alla prima agenzia la seconda nulla potrebbe mai pretendere?

La seconda agenzia detiene l'incarico.

Questa conduce la vendita e non altri.

Quindi semmai la domanda e' un'altra:

Vale la pena rischiare di non aggiudicarsi l'affare, per il timore, del tutto infondato, che la prima agenzia possa avanzare pretese...?

Personalmente a me vien da ridere.

Quando venite a dire, che vincete cause sbandierarando ai quattro venti, quei vostri fogliettini di presa visione.

Non ci credo.

Come non credo a quanto ci e' venuto a raccontare Gianluca checasa.

A meno che il tribunale a cui si e' rivolto non abbia la sua sede sulla Luna.

La fattispecie prevista dall’art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi:

I°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l’affare avrà diritto alla provvigione;
II° i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall’altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l’incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375).

Massime relative all'art. 1758 Codice civile

Cass. n. 16157/2010

Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiamo cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, ,il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione ,dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.

Cass. n. 1507/2007
In tema di mediazione, quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l'applicabilità dell'art.1758 c.c. poiché i due mediatori avevano agito l'uno all'insaputa dell'altro, non cooperando di comune intesa fra di loro, né giovandosi ciascuno dell'attività dell'altro per la conclusione dell'affare).

Cass. n. 5766/2005
In caso di pluralità di mediatori, che abbiano operato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ovvero abbiano agito successivamente in modo autonomo ma giovandosi l'uno dell'utile apporto degli altri con contributo di tipo anche meramente integrativo ai fini del raggiungimento dell'accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare, occorre distinguere a seconda che tutti o alcuni soltanto siano entrati in relazione con le parti o almeno una di esse, nel primo caso ciascun mediatore avendo azione diretta per il pagamento della provvigione e, nel secondo, il mediatore che non ha preso contatto potendo agire in rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento dell'intera provvigione. Poiché l'art. 1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria par: te; nell'ipotesi, peraltro, in cui solo alcuni siano iscritti al ruolo istituito con. legge n. 39 del 1989, non spetta ai non iscritti la provvigione.

Cass. n. 2898/1987

In materia di mediazione l'art. 1758 c.c. non ha carattere di disposizione speciale rispetto al precedente art. 1755, per cui, anche quando la conclusione dell'affare sia stata determinata dalla attività intermediatrice di più persone, soggetto obbligato al pagamento della provvigione è sempre e soltanto ciascuna delle parti che hanno concluso l'affare, mentre la pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità dell'obbligazione, l'applicazione della regola di cui all'art. 1314 c.c. Pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato art. 1758, ha diritto ad una quota della provvigione, l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà della obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori e gli altri hanno, azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte.

Cass. n. 2657/1974

L'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all'entità ed all importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.
 

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